Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14320/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da due giudizi di merito promossi da due soggetti che sostenevano di aver prestato attività lavorativa in favore dell'ente con rapporto subordinato, a tempo pieno e con inquadramento nel primo livello del c.c.n.l. Commercio. La Corte d'appello aveva dapprima accertato, con sentenza non definitiva, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per periodi determinati (dal 2008 al 2012 per una parte e dal 2008 al 2012 per l'altra, come riportato nel testo), e poi, con sentenza definitiva, aveva condannato l'ente al pagamento di somme a titolo di conseguenze economiche del rapporto. L'ente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi contro la sentenza definitiva. Uno dei lavoratori ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'ente ricorrente principale ha rinunciato al proprio ricorso e il lavoratore ricorrente incidentale ha rinunciato al ricorso incidentale; le rinunce sono state accettate da tutte le parti costituite, inclusa l'altra lavoratrice controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto delle rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale, reciprocamente accettate, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, ritenendo che la reciproca adesione alle rinunce escludesse la regolazione delle spese ex art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, perché l'estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per dare atto che il collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni previsti dalla disciplina camerale

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti, integra il presupposto per la declaratoria di estinzione del processo

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza di reciproca adesione alle rinunce, non viene disposta la regolazione delle spese processuali

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e quindi esonera dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale e la rinuncia al ricorso incidentale, se accettate dalle controparti, determinano l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • L'estinzione del processo per rinuncia non è equiparabile, ai fini del contributo unificato, al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando tutte le parti aderiscono alle rinunce, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.