Cassazione Penale, Sentenza n. 25005/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ha impugnato la sentenza di appello denunciando l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., che impedisce alla circostanza attenuante della costituzione in carcere (art. 385, comma 4, c.p.) di prevalere sulla recidiva reiterata e specifica (art. 99, comma 4, c.p.). Invocata la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha già dichiarato l'illegittimità del divieto di prevalenza per diverse attenuanti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non manifesta la infondatezza della questione di legittimità costituzionale ma l'ha dichiarata non rilevante nel caso concreto: i giudici di merito avevano riconosciuto la recidiva reiterata e specifica e, pur avendo riconosciuto l'attenuante della costituzione in carcere, l'avevano valutata equivalente alla recidiva sulla base dei precedenti e della personalita dell'imputato (numerosi precedenti e condanne, compresa precedente evasione). Anche se fosse stato consentito al giudice di prevalere l'attenuante, la comparazione delle circostanze sarebbe comunque rimasta di segno tale da non mutare la misura della pena; pertanto la condanna a un anno di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari e la condanna alle spese sono confermate.
Norme richiamate
art. 69, comma 4, codice penale
Disciplina il divieto di far prevalere le circostanze attenuanti sulla recidiva ad effetto speciale; la corte di merito l'ha applicata per escludere la prevalenza dell'attenuante, la Cassazione la prende in considerazione nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale ma valuta la non rilevanza nel caso concreto.
art. 99, comma 4, codice penale
Prevede la recidiva reiterata e specifica come aggravante ad effetto speciale; è centrale nella valutazione del contrasto con le attenuanti e nell'analisi della proporzione della pena.
art. 385, comma 4, codice penale
Circostanza attenuante relativa alla costituzione in carcere; il ricorrente chiedeva che essa potesse prevalere sulla recidiva, mentre i giudici di merito l'hanno ritenuta sussistente ma equivalente alla recidiva.
art. 89, codice penale
Richiamato nella motivazione di giurisprudenza come esempio di attenuante la cui prevalenza è stata ritenuta rilevante dalla Corte costituzionale in altri casi; utilizzato per confronto argomentativo.
art. 116, codice penale
Richiamato quale attenuante speciale la cui prevalenza è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale in contesti analoghi; citato a fini ermeneutici nella ricostruzione della giurisprudenza costituzionale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; citata nella fase procedurale del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce esclusivamente la illegittimità costituzionale di una norma e compatibile se la questione e rilevante e puo produrre un effetto favorevole sul dispositivo impugnato.
- La Corte costituzionale ha già annullato il divieto di prevalenza dell'attenuante rispetto alla recidiva per varie attenuanti; tuttavia ogni circostanza deve essere valutata singolarmente. L'assenza di precedente di incostituzionalita specifica per l'attenuante in questione puo rendere l'obiezione non risolutiva.
- Anche ove sia illegittimo il divieto di prevalenza, la pronuncia di Cassazione puo rigettare il ricorso se, sulla base della motivazione del giudice di merito, l'attenuante sarebbe stata comunque valutata equivalente alla recidiva in virtù della situazione fattuale e della personalita del reo.
- Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti resta un esercizio di discrezionalita tecnica del giudice di merito; la Cassazione verifica la adeguatezza e la motivazione di tale comparazione ma non sostituisce facilmente il proprio apprezzamento a quello del merito.
- In presenza di una consistente e documentata rilevanza della recidiva e di precedenti gravi, e di un quadro fattuale che evidenzia pericolosita e ripetizione, e probabile che l'attenuante della costituzione in carcere non determini la prevalenza e non comporti diminuzione della pena.
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