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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43807/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di importazione di ingenti quantità di cocaina (due carichi di circa 24,92 e 24,94 kg). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia con arresti domiciliari con braccialetto elettronico e con esecuzione in diversa località. Sosteneva la propria incensuratezza, l'insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 1 c.p., la mancata considerazione della sua buona condotta e il lungo tempo già trascorso in custodia (otto mesi), nonché la possibilità di eseguire la misura in altra abitazione come elementi idonei a rivedere il quadro cautelare ai sensi dell'art. 299 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché già formato il giudicato cautelare: l'ordinanza di riesame confermativa era intervenuta dopo il giudizio di riesame ex art. 309 c.p.p. e non era emerso alcun elemento nuovo idoneo a consentire una nuova valutazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che vieta la riproposizione di questioni già decise endoprocessualmente; ha escluso che il mero decorso del tempo in custodia o la buona condotta costituiscano novum, e ha ritenuto irrilevante la sola disponibilità di altra abitazione rispetto alla gravità delle condotte contestate. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ordinati gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1

    Norma richiamata per qualificare il reato contestato (traffico di sostanze stupefacenti) e per l'aggravante dell'ingente quantità; elemento centrale nella valutazione della gravità del fatto e delle esigenze cautelari.

  • Codice Penale, art. 416-bis, comma 1

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza dell'aggravante associativa; la Corte ha ritenuto però che la questione fosse già assorbita dal giudicato cautelare e non idonea a costituire novum processuale.

  • Codice di Procedura Penale, art. 299

    Norma richiamata dal ricorrente come base per la richiesta di riesame del quadro cautelare alla luce di elementi nuovi; la Corte ha ricordato che la riesamina richiede novità significative e non può essere fondata sul reiterarsi di argomentazioni già valutate.

  • Codice di Procedura Penale, art. 310

    Norma che disciplina l'appello cautelare; il Tribunale ha deciso l'appello ai sensi di questo articolo confermando la preclusione endoprocessuale quando il giudicato cautelare si è formato.

  • Codice di Procedura Penale, art. 309

    Norma che disciplina il giudizio di riesame; la conferma del provvedimento in sede di riesame ha determinato, in assenza di novità, la formazione del giudicato cautelare che preclude la ridiscussione delle stesse questioni.

  • Codice di Procedura Penale, art. 303

    Richiamato per precisare che il mero decorso del tempo in stato detentivo incide solo sul profilo dei termini massimi della misura e non è di per sé idoneo a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari.

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia della Corte.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13/06/2000, n. 186

    Citata come fondamento per la possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando si è formato il "giudicato cautelare" (ossia l'ordinanza cautelare è stata definitivamente confermata dopo le impugnazioni previste), le questioni già decise non possono più essere riproposte in assenza di elementi veramente nuovi.
  • Il mero decorso del tempo in custodia cautelare o la semplice buona condotta del detenuto non costituiscono, di per sé, un novum idoneo a rivedere la misura cautelare; è necessario documentare elementi concreti che indichino un mutamento significativo delle esigenze cautelari.
  • La disponibilità di un diverso domicilio per eseguire gli arresti domiciliari non è sufficiente a escludere la gravità della situazione cautelare quando la condotta contestata sia di elevata gravità (es. importazione di ingenti quantità di stupefacente).
  • Le eccezioni relative alla qualificazione del fatto (es. assenza dell'aggravante associativa) devono essere presentate tempestivamente e, se già valutate nei gradi previsti, non possono costituire nuovo motivo salvo prova di elementi sopravvenuti.
  • Il ricorso in Cassazione che risulti inammissibile per colpa può comportare anche oneri economici aggiuntivi (es. pagamento alla Cassa delle ammende); va dunque valutata con attenzione la fondatezza procedurale del ricorso prima di proporlo.

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