Cassazione Penale, Sentenza n. 15483/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli (25/11/2025) che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d) e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione del reato. La difesa ha evidenziato elementi di novita' o di attenuazione delle esigenze cautelari: distanza del domicilio proposto (Provincia di Perugia), decorso del tempo dai fatti (2019-2020) e dall'applicazione della misura, scelta del rito abbreviato (con condanna), stato di incensuratezza, assenza di precedenti per evasione e possibilita' di controllo elettronico. Ha contestato la carenza argomentativa del Tribunale nel dimostrare come, nonostante tali elementi, persista un concreto e attuale pericolo di reiterazione, specie dato che i presunti sodali sono detenuti e la criminalita' e' di natura territoriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso chiedeva un diverso apprezzamento di profili di fatto gia' valutati dal G.I.P. e dal Tribunale del Riesame, cio' che e' precluso in sede di legittimita'. La Corte ha confermato la validita' della motivazione del Tribunale del Riesame che ha valutato irrilevanti o non nuovi gli elementi prospettati dalla difesa e ha valorizzato la gestione stabile della piazza di spaccio, gli ingenti investimenti e la personalita' criminale. Per tali ragioni ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017 (aumento della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilita').
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990
I delitti di traffico e detenzione di stupefacenti giustificano, di norma, misure cautelari severe; per tali fattispecie esiste una presunzione di pericolosita' che puo' essere superata solo con elementi specifici idonei a dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive
codice penale
La qualificazione di collegamento con sodalita' di tipo mafioso o contesto camorristico aggravante rafforza la valutazione della pericolosita' e della concretezza del pericolo cautelare
codice di procedura penale
Richiamato dalla difesa come norma sulla motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione contestata fosse comunque adeguata e congrua
codice di procedura penale
art. 275 (anche comma 2 e comma 3)
Principio di proporzionalita' e verifica periodica dell'idoneita' della misura; la Corte sottolinea che la mera decorrenza del tempo non e' sufficiente a superare la presunzione di pericolosita' prevista per talune fattispecie (comma 3) salvo prova contraria
codice di procedura penale
Richiamata in motivazione (mediante giurisprudenza) per precisare limiti e clausole di esclusione nell'applicazione di certe norme in tema di misure
codice di procedura penale
art. 606 comma 1 lett. b) d) e)
Norme che individuano i vizi di motivazione e i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure difensive non denunciassero vizi di legittimita' tali da far prevalere il ricorso
legge n. 103/2017
Consente l'aumento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata per aumentare la somma da versare alla Cassa delle ammende
codice di procedura penale
Prevede la sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilita' del ricorso; la Corte, esercitando la facolta' prevista dalla legge, ha determinato l'importo da versare
Corte costituzionale
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione dell'inammissibilita' e alla nozione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'
Massime di principio
- In sede di legittimita' contro il rigetto di istanze di sostituzione della misura cautelare non e' consentito un nuovo e generale riesame del merito: il giudizio di Cassazione si limita a verificare vizi di legittimita' e la presenza di fatti nuovi non valutati dai giudici di merito
- Per superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati di traffico di stupefacenti (soprattutto se aggravati da connotazioni mafiose) sono richiesti elementi concreti, attuali e non gia' valutati che dimostrino la sufficienza di misure meno afflittive
- La mera distanza del domicilio, il decorso del tempo, la scelta del rito abbreviato o lo stato di incensuratezza non costituiscono automaticamente elementi idonei a far sostituire la custodia carceraria; devono essere corredati da prove che incidano effettivamente sul rischio di reiterazione
- Se la misura cautelare e' stata adottata e confermata in precedenti gradi (o non e' stata tempestivamente impugnata), la situazione si 'cristallizza' e la revoca/sostituzione e' possibile solo in presenza di fatti sopravvenuti o di preesistenti non valutati
- I difensori che intendono ottenere la sostituzione della misura devono produrre e sottolineare elementi di novita' oggettivi e rilevanti (es. provvedimenti che incidono sul quadro probatorio, collaborazioni, prova che i presunti sodali non possono ripristinare l'attivita') piuttosto che invocare meri profili di opportunita' o rivalutazioni probatorie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15462/2026 del 29/04/2026
- Sentenza penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15463/2026 del 29/04/2026
- Sentenza penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15465/2026 del 29/04/2026
- Sentenza penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15466/2026 del 29/04/2026
- Sentenza penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15467/2026 del 29/04/2026
- Sentenza penale · 29 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15468/2026 del 29/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →