Cassazione Penale, Sentenza n. 24726/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentata truffa ai danni del Comune per aver richiesto indebitamente il contributo post sisma. Le doglianze principali riguardavano: 1) presunta errata applicazione dell'ordinanza regionale n. 86 (anno indicato erronamente in sentenza come 2021 anziché 2012) e l'interpretazione dei requisiti per l'erogazione del contributo (sostenevano che fosse sufficiente la destinazione ad abitazione e non la concreta abitabilità/ agibilità al momento del sisma); 2) vizi di motivazione sulla ricevibilità della domanda di contributo e sul ruolo del protocollo comunale/MUDE; 3) mancata riferibilità della condotta e assenza dell'elemento soggettivo (dolo), rilevando che si erano affidati a tecnici; 4) contraddittorietà e illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo; 5) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. nonostante il reato fosse stato tentato; 6) vizi nella motivazione circa il riconoscimento del risarcimento del danno e delle spese alla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che la normativa rilevante era l'ordinanza regionale n. 86/2012 (il riferimento al 2021 in sentenza è un refuso) e ha ritenuto che gli immobili erano in stato di abbandono e non idonei a beneficiare del contributo, come accertato da perizie e testimonianze. Sul punto della ricevibilità della domanda la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto la domanda formalmente ricevibile ma priva dei requisiti sostanziali richiesti; la verifica della ricevibilità è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Quanto all'attribuzione della condotta e all'elemento soggettivo, la Corte ha confermato che la domanda rimaneva riferibile al proprietario anche se presentata tramite delega e che i proprietari non potevano ignorare l'oggetto della procura e lo stato dell'immobile. Sulla quantificazione del danno e sul pregiudizio all'immagine del Comune la Corte ha richiamato la motivazione del giudice di merito. Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 4.423,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Ordinanza regionale n. 86/2012
ordinanza regionale n. 86/2012 del 6/12/2012
La Corte ha interpretato l'art. 2 come richiedente, per l'accesso al contributo, la presenza al momento del sisma di un'unità immobiliare destinata e concretamente idonea ad abitazione; gli immobili dei ricorrenti non soddisfacevano tali requisiti
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti per chiedere benefici in caso di reato tentato; la Corte non ha ritenuto la contestazione specifica o fondata per applicare detta norma nel senso invocato
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi, con condanna alle spese processuali
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in merito all'assenza di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
D.M. n. 55/2014, art. 12 comma 2
art. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014
Richiamato in relazione al possibile aumento delle spese liquidate alla parte civile; la Corte ha autorizzato la liquidazione delle spese richieste
Massime di principio
- La responsabilità per dichiarazioni o istanze presentate all'Amministrazione resta del proprietario anche se la domanda è presentata tramite delega: la procura non esime dal conoscere l'oggetto dell'istanza né dallo svolgere una verifica minima sullo stato dei fatti
- La verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali per l'accesso a contributi pubblici (es. agibilità, concretà dell'uso abitativo) è valutazione di merito affidata ai giudici di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata
- L'affidamento a tecnici non esclude in automatico la responsabilità penale del committente quando i fatti materiali erano percepibili dall'interessato o inerenti diritti di cui era titolare
- Le censure generiche o prive di specificità in Cassazione vengono dichiarate inammissibili: il ricorso deve indicare errori di diritto o vizi motivazionali specifici e ben argomentati
- Il tentativo di ottenere illecitamente risorse pubbliche può giustificare il risarcimento del danno anche su base funzionale o di immagine dell'ente, se dimostrato l'aggravio delle attività amministrative e la lesione della fiducia pubblica
- Il perito tecnico ha il compito di accertare le condizioni materiali dell'immobile; la valutazione sulla ricevibilità/formalità della domanda è competenza del giudice e non del consulente tecnico
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