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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24726/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentata truffa ai danni del Comune per aver richiesto indebitamente il contributo post sisma. Le doglianze principali riguardavano: 1) presunta errata applicazione dell'ordinanza regionale n. 86 (anno indicato erronamente in sentenza come 2021 anziché 2012) e l'interpretazione dei requisiti per l'erogazione del contributo (sostenevano che fosse sufficiente la destinazione ad abitazione e non la concreta abitabilità/ agibilità al momento del sisma); 2) vizi di motivazione sulla ricevibilità della domanda di contributo e sul ruolo del protocollo comunale/MUDE; 3) mancata riferibilità della condotta e assenza dell'elemento soggettivo (dolo), rilevando che si erano affidati a tecnici; 4) contraddittorietà e illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo; 5) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. nonostante il reato fosse stato tentato; 6) vizi nella motivazione circa il riconoscimento del risarcimento del danno e delle spese alla parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato che la normativa rilevante era l'ordinanza regionale n. 86/2012 (il riferimento al 2021 in sentenza è un refuso) e ha ritenuto che gli immobili erano in stato di abbandono e non idonei a beneficiare del contributo, come accertato da perizie e testimonianze. Sul punto della ricevibilità della domanda la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto la domanda formalmente ricevibile ma priva dei requisiti sostanziali richiesti; la verifica della ricevibilità è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Quanto all'attribuzione della condotta e all'elemento soggettivo, la Corte ha confermato che la domanda rimaneva riferibile al proprietario anche se presentata tramite delega e che i proprietari non potevano ignorare l'oggetto della procura e lo stato dell'immobile. Sulla quantificazione del danno e sul pregiudizio all'immagine del Comune la Corte ha richiamato la motivazione del giudice di merito. Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 4.423,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Ordinanza regionale n. 86/2012

    ordinanza regionale n. 86/2012 del 6/12/2012

    La Corte ha interpretato l'art. 2 come richiedente, per l'accesso al contributo, la presenza al momento del sisma di un'unità immobiliare destinata e concretamente idonea ad abitazione; gli immobili dei ricorrenti non soddisfacevano tali requisiti

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per chiedere benefici in caso di reato tentato; la Corte non ha ritenuto la contestazione specifica o fondata per applicare detta norma nel senso invocato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi, con condanna alle spese processuali

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata in merito all'assenza di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

  • D.M. n. 55/2014, art. 12 comma 2

    art. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014

    Richiamato in relazione al possibile aumento delle spese liquidate alla parte civile; la Corte ha autorizzato la liquidazione delle spese richieste

Massime di principio

  • La responsabilità per dichiarazioni o istanze presentate all'Amministrazione resta del proprietario anche se la domanda è presentata tramite delega: la procura non esime dal conoscere l'oggetto dell'istanza né dallo svolgere una verifica minima sullo stato dei fatti
  • La verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali per l'accesso a contributi pubblici (es. agibilità, concretà dell'uso abitativo) è valutazione di merito affidata ai giudici di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata
  • L'affidamento a tecnici non esclude in automatico la responsabilità penale del committente quando i fatti materiali erano percepibili dall'interessato o inerenti diritti di cui era titolare
  • Le censure generiche o prive di specificità in Cassazione vengono dichiarate inammissibili: il ricorso deve indicare errori di diritto o vizi motivazionali specifici e ben argomentati
  • Il tentativo di ottenere illecitamente risorse pubbliche può giustificare il risarcimento del danno anche su base funzionale o di immagine dell'ente, se dimostrato l'aggravio delle attività amministrative e la lesione della fiducia pubblica
  • Il perito tecnico ha il compito di accertare le condizioni materiali dell'immobile; la valutazione sulla ricevibilità/formalità della domanda è competenza del giudice e non del consulente tecnico

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