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Sentenza

Sentenza del 15/05/2019 n. 12915 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che aveva confermato l'annullamento dell'accertamento relativo a IVA, IRAP e IRES per il 2004. Il primo motivo riguardava la determinazione del maggior valore di vendita di un immobile: secondo l'Ufficio, l'immobile era stato ceduto a un prezzo superiore a quello dichiarato e doveva essere valutato considerando i valori OMI e FIAP, nonché il suo stato conservativo. Il secondo motivo riguardava la deducibilità, nell'esercizio 2004, di una fattura professionale emessa a titolo di acconto per una prestazione non ancora ultimata, in violazione del principio di competenza economica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto insufficiente e illogica la motivazione della CTR sul valore dell'immobile, perché basata sulla distanza tra l'anno di costruzione e quello di vendita e sull'asserito utilizzo precedente, senza confrontarsi adeguatamente con i valori OMI e FIAP e con la contestazione dell'Ufficio relativa all'assenza di fornitura elettrica. Ha inoltre stabilito che, ai sensi dell'art. 109 TUIR, le spese per prestazioni di servizi sono deducibili nell'esercizio in cui la prestazione è ultimata, indipendentemente dalla data della fatturazione o del pagamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Richiamato in relazione all'accertamento analitico-induttivo del maggior reddito imponibile.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies

    Richiamato dall'Ufficio nell'ambito della contestazione della determinazione dei ricavi.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato con riferimento all'onere della prova degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria e delle contestazioni del contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    Richiamato in relazione all'accertamento dell'IVA e alla rettifica dei corrispettivi dichiarati.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1 e comma 2, lett. b) (TUIR)

    I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

    Il principio di competenza economica impone di imputare il costo nell'esercizio in cui la prestazione è completata, non in quello della fatturazione o del pagamento. La regola è inderogabile sia per il contribuente sia per l'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Nel contestare il valore dichiarato di un immobile, l'Amministrazione deve considerare e motivare adeguatamente tutti gli elementi utilizzati, inclusi i valori di mercato disponibili e le caratteristiche concrete del bene; il giudice non può fondare la decisione su circostanze generiche o non provate.
  • La motivazione di una sentenza tributaria deve confrontarsi con gli elementi decisivi dedotti dalle parti. È insufficiente una motivazione che ometta di esaminare dati rilevanti dell'accertamento o utilizzi argomentazioni logicamente non pertinenti.
  • Per i servizi, la deducibilità fiscale segue il principio di competenza: il costo va imputato all'esercizio di ultimazione della prestazione, anche se la fattura è emessa o pagata in un momento diverso.
  • Una fattura qualificata come acconto non rende automaticamente deducibile il costo nell'esercizio di emissione; occorre verificare quando la prestazione, anche eventualmente non scomponibile, sia stata effettivamente completata.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definizione finale della controversia: il giudice di rinvio deve riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Corte.

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