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Ordinanza

Ordinanza n. 151/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 per le sedi di Maddaloni, Caserta, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Capua

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 17 marzo 2026, nonché il precedente preavviso di diniego e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'istanza riguardava l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso più sedi. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso né le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire elementi ufficiali sulla disponibilità di posti nella categoria di appartenenza del ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione documentata e analitica sull'attuale situazione delle posizioni organico-retributive della categoria "Graduati" presso tutte le sedi richieste, comprese Caserta e Santa Maria Capua Vetere, con indicazione dei dati ufficiali relativi all'eventuale disponibilità di posti vacanti. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 luglio 2026 per il prosieguo. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di trasferimento temporaneo presentata dal militare; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione sostanziale.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non decide sulla sospensione.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda cautelare o sul merito dipende dalla verifica della disponibilità di posti nell'organico dell'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione documentata, analitica e fondata su dati ufficiali relativi alle sedi interessate.
  • L'incombente istruttorio deve riguardare tutte le sedi oggetto dell'istanza, comprese quelle per le quali la disponibilità dei posti non risulti adeguatamente chiarita, così da consentire una valutazione effettiva e completa della posizione controversa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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