Ordinanza n. 2401/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento a) del provvedimento implicito di mancato superamento della prova scritta e conseguente esclusione dalla prova orale della procedura selettiva pubblica per esami a n. 2 unità di personale a tempo indeterminato, area dei collaboratori, opzione a tempo pieno, presso l’Area Campus Life del -OMISSIS- -OMISSIS- (Codice Procedura 2025_PTA_TI_C_ACL_4), indetta con D.D. 17732/2025 del 06.10.2025, come risultante dall’allegato n. 18 al verbale n. 2 del 25.11.2025; b) della valutazione della prova scritta sostenuta dalla Dott.ssa -OMISSIS-, con attribuzione del punteggio di 15/30, comunicata solo a seguito di istanza di accesso agli atti; c) del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice del 21.11.2025, nella parte in cui ha omesso la predeterminazione di criteri di valutazione specifici e puntuali e di una griglia di valutazione per la correzione della prova scritta; d) della D.D. Prot. n. 0317343 del 16.12.2025 (2025-PoliCle-0317343) di approvazione degli atti e di assegnazione dei due posti ai nominativi risultati vincitori; e) ove e per quanto lesivo, del provvedimento Prot. n. 0289376 del 21.11.2025 (2025-PoliCle-0317343) di spostamento delle sedi e date delle prove concorsuali per la selezione di 2 unità di personale a tempo indeterminato, area dei collaboratori, opzione a tempo pieno, presso l’Area Campus Life del -OMISSIS--OMISSIS-; f) ove e per quanto lesiva, della D.D. Prot. n. 0291629 del 24.11.2025 (2025-PoliCle-0317343) di nomina della commissione per la selezione di 2 unità di personale a tempo indeterminato, area dei collaboratori, opzione a tempo pieno, presso Area -OMISSIS- -OMISSIS- del-OMISSIS-di -OMISSIS-; g) ove e per quanto lesivi, degli elaborati relativi ai candidati dichiarati idonei alla prova orale; h) ove e per quanto lesivo, del Decreto Direttoriale n. 17732 del 06.10.2025, con il quale il -OMISSIS- -OMISSIS- indiceva una procedura selettiva pubblica per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, area dei collaboratori, presso l’Area -OMISSIS-; i) di tutti i verbali della predetta Commissione; l) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto della ricorrente di essere ammessa, anche in via di ripetizione, alla prova orale e, nelle more del procedimento, per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto di svolgimento della prova orale e ho di ripetizione della prova scritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova scritta, con punteggio di 15/30 ed esclusione dalla prova orale, nonché gli atti della procedura selettiva per l’assunzione di due collaboratori a tempo indeterminato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esito di una procedura selettiva pubblica per esami, bandita da un’università per la copertura di due posti a tempo indeterminato nell’area dei collaboratori. Ha contestato il provvedimento implicito di mancato superamento della prova scritta e la conseguente esclusione dalla prova orale, la valutazione di 15/30 attribuita al proprio elaborato, il verbale della commissione nella parte in cui non avrebbe predeterminato criteri di valutazione specifici e puntuali né una griglia per la correzione, gli atti di approvazione della procedura e di assegnazione dei posti, la nomina della commissione, gli elaborati dei candidati risultati idonei alla prova orale, il bando e gli ulteriori verbali e atti connessi. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a essere ammessa, anche mediante ripetizione, alla prova orale e, in via interinale, lo svolgimento della prova orale o la ripetizione della prova scritta. Dal testo dell’ordinanza non emerge la specifica articolazione dei motivi di legittimità oltre alle contestazioni relative alla valutazione della prova scritta e alla mancata predeterminazione dei criteri di correzione.
La decisione
Il TAR non ha deciso né sulle questioni preliminari, né sui motivi di merito, né sulle domande cautelari o di accertamento, né sulle spese. Ha rilevato che non era stata depositata la prova del perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti di una delle due controinteressate, candidata vincitrice e non costituita in giudizio. Ha quindi disposto, quale incombente istruttorio e ai fini della regolare prosecuzione del giudizio, il deposito della prova della notifica entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 26 maggio 2026, con riserva di ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Vista la richiesta dell'interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- Quando nel fascicolo non risulta depositata la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso a un controinteressato non costituito, il giudice amministrativo può disporre il deposito di tale prova entro un termine perentorio, rinviando la trattazione e riservando ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.
- L’accertamento della regolare notificazione ai controinteressati costituisce un incombente necessario per la decisione del ricorso quando l’atto impugnato incide direttamente sulle posizioni di soggetti individuati come destinatari dell’eventuale pronuncia favorevole.
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