Cassazione Penale, Sentenza n. 33850/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/02/2024 con cui il Tribunale di sorveglianza, nel procedimento di opposizione ex art. 678, comma 1-ter c.p.p., ha ammesso il ricorrente all'affidamento in prova al servizio sociale ma ha dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La difesa sosteneva di aver depositato, nelle more della decisione e tramite una memoria integrativa, una domanda di affidamento terapeutico per sopravvenute circostanze e richiamava inoltre una cosiddetta terza istanza anteriore, che chiedeva l'espiazione della misura alternativa in un luogo diverso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che il procedimento di opposizione sia limitato al contenuto del provvedimento impugnato e che la richiesta di affidamento terapeutico sia stata effettivamente presentata solo successivamente all'opposizione (memoria del 28/02/2024) e quindi fosse inammissibile nel rito di opposizione. Ha inoltre osservato che la 'terza istanza' evocata dalla difesa riguardava esclusivamente l'affidamento in prova al servizio sociale e non l'affidamento terapeutico. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94
L'istanza di affidamento terapeutico deve essere percorsa nei tempi e nel quadro procedurale idoneo; non può essere introdotta, come nuova domanda, in un procedimento di opposizione se depositata successivamente e non oggetto del provvedimento impugnato.
codice di procedura penale, art. 678, comma 1-ter
Il procedimento di opposizione è delimitato dal contenuto del provvedimento impugnato senza formalità; non consente l'introduzione di nuove istanze estranee all'oggetto dell'ordinanza impugnata.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
Riferimento alla disciplina dell'affidamento in prova e alla possibilità di concessione provvisoria della misura alternativa; il provvedimento impugnato riguardava l'affidamento in prova.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede per i ricorsi dichiarati inammissibili, manifestamente infondati o aspecifici la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiama il principio secondo cui per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità occorrono elementi specifici; in mancanza di tali elementi la sanzione pecuniaria può essere disposta.
Massime di principio
- Nel rito di opposizione ex art. 678 c.p.p. l'oggetto del giudizio è limitato al contenuto del provvedimento impugnato; non è possibile introdurre nuove misure diverse da quelle già disposte con il provvedimento impugnato dopo la proposizione dell'opposizione.
- La presentazione di istanze nuove o integrative relative a misure diverse (es. passare dall'affidamento in prova all'affidamento terapeutico) deve avvenire entro tempi e modalità compatibili con il procedimento competente; se depositate successivamente all'opposizione possono essere dichiarate inammissibili.
- Se si intende chiedere una misura alternativa o diversa da quella già concessa provvisoriamente, è opportuno includere tale richiesta sin dall'istanza originaria o proporla con tempestività prima dell'avvio dell'opposizione, con chiara indicazione dell'oggetto della domanda.
- La qualificazione dell'istanza come 'terza istanza' non sostituisce la necessità che la richiesta attenga all'oggetto dell'opposizione; rileva il contenuto sostanziale della domanda e la data di deposito.
- I ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare, oltre alla perdita della domanda, la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; quindi valutare accuratamente l'ammissibilità e la specificità dell'impugnazione prima di proporla.
- In situazioni analoghe conviene documentare tempestivamente le circostanze sopravvenute e, se necessario, promuovere il relativo rimedio nell'ambito del procedimento o con il mezzo procedurale corretto invece di depositare memorie integrative dopo l'opposizione.
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