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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3438/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/07/2024 del Tribunale del riesame che aveva parzialmente riformato l'ordinanza del GIP di Teramo del 2/05/2024; il reato contestato era la detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990) di un consistente quantitativo di hashish e di un chilogrammo di cocaina, trovati in un appartamento di sua proprietà di cui l'indagato deteneva le chiavi. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del grave quadro indiziario e alla concreta e attuale necessità delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva, proporzionalità della misura).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., per sopravvenuta carenza di interesse, dopo che i difensori hanno rinunciato alla trattazione a seguito dell'accoglimento, da parte del Tribunale di L'Aquila, di un successivo appello cautelare che ha revocato la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico e ha ordinato l'immediata liberazione dell'indagato. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di rinuncia dovuta a causa non imputabile al ricorrente, non si applica la condanna al pagamento delle spese processuali né il versamento alla Cassa per le ammende, richiamando un precedente della Sezione 1 (n. 15908 del 22/02/2024).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; utilizzata per qualificare il titolo di reato contestato (detenzione ai fini di spaccio) in relazione alle sostanze sequestrate.

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilita del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile dopo che l'interesse del ricorrente è venuto meno a seguito dell'accoglimento dell'appello cautelare.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 (Storti, Rv. 286244)

    Principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non comporta condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio di legittimità, sopravvengono fatti che eliminano l'interesse del ricorrente (es. revoca della misura impugnata), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La rinuncia all'impugnazione determinata da una causa non imputabile al ricorrente non costituisce soccombenza: di norma non si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende.
  • Un sequestro consistente di sostanza stupefacente rinvenuta in un immobile di proprieta del sospettato, con detenzione delle chiavi, costituisce elemento di forte gravità indiziaria rilevante ai fini della valutazione cautelare.
  • Nella valutazione delle misure cautelari il giudice confronta la gravità indiziaria con profili personali (incensuratezza, ruolo ancillare): tale bilanciamento può giustificare l'attenuazione della misura (per esempio arresti domiciliari anziché carcere) se il rischio concreto di reiterazione non è sufficientemente comprovato.
  • In situazioni analoghe è opportuno proporre tempestivamente istanze di revoca/modifica della misura fornendo elementi aggiornati sulla concreta occasionale pericolosità (es. mancanza di precedenti, ruolo marginale, circostanze attenuanti) e seguire le impugnazioni successive per evitare la sopravvenuta carenza di interesse.

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