Sentenza n. 5961/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dal concorso interno per mancanza del diploma di istruzione richiesto dal bando
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava l’esclusione dal concorso interno, per titoli ed esami, a 313 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, sostenendo di possedere un titolo di studio sostanzialmente equipollente a quelli richiesti dalla lex specialis. In appello deduceva l’illegittimità della sentenza di primo grado e degli atti impugnati per violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, carenza di istruttoria ed eccesso di potere, nonché violazione dell’art. 97 Cost., assumendo che la verificazione disposta dal TAR non avesse adeguatamente valutato l’equipollenza sostanziale del titolo. Richiamava, inoltre, la laurea in sociologia, il diploma accademico conseguito presso un’Accademia di belle arti e la presenza della chimica tra le materie del proprio percorso di studi. Con un secondo motivo deduceva la violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi, sostenendo che il diploma era stato conseguito nel 2003, anteriormente alla riclassificazione dei percorsi didattici operata dal d.P.R. 87/2010, e che il TAR e il verificatore avevano applicato una normativa successiva. Chiedeva anche l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha chiarito che il giudice, quale peritus peritorum, può valutare liberamente e autonomamente gli accertamenti e le argomentazioni del verificatore o del consulente tecnico, senza esserne vincolato. Nel merito ha ritenuto condivisibili e ragionevoli le conclusioni della verificazione, che non si era limitata alla riconducibilità formale del titolo all’area “Servizi”, diversa da quella “Industria e Artigianato” richiesta dal bando, ma aveva comparato concretamente le materie del percorso seguito con quelle previste per i diplomi tecnico-professionali o tecnico-scientifici indicati dalla disciplina richiamata dal bando. Tale comparazione aveva escluso l’equipollenza sostanziale. La presenza della chimica nel percorso di studi e la maggiore durata del corso non erano elementi sufficienti: l’equipollenza dipende dall’effettiva assimilabilità dei percorsi formativi e non dalla mera durata degli studi o dalla presenza di una singola materia. È stato respinto anche il motivo sull’irretroattività, poiché non vi era applicazione retroattiva di norme sopravvenute: in base al principio tempus regit actum, le caratteristiche del diploma richiesto dal bando devono essere valutate secondo la normativa vigente al momento dello svolgimento del concorso, indipendentemente dalla data in cui il candidato abbia conseguito il proprio titolo. L’istanza di notificazione per pubblici proclami è stata respinta perché superflua ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione e di istruttoria è stata ritenuta infondata, poiché la verificazione aveva esaminato sia la classificazione formale del titolo sia l’assimilabilità concreta dei percorsi di studio.
art. 97 Cost.
Il richiamo al principio di buon andamento non ha condotto all’accoglimento dell’appello, non essendo emersi vizi nell’istruttoria o nella valutazione dell’equipollenza.
art. 11 preleggi c.c.
Il principio di irretroattività non è stato violato, poiché la disciplina vigente al momento del concorso è stata utilizzata per valutare i requisiti richiesti dal bando, senza applicare retroattivamente la normativa a fatti già esauriti.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
La riclassificazione dei percorsi didattici introdotta dal decreto non è stata applicata retroattivamente; essa rileva quale disciplina vigente al momento dello svolgimento del concorso per individuare le caratteristiche del diploma richiesto.
d.m. 18 giugno 2019
È stato utilizzato, insieme al d.m. 8 febbraio 2006, quale parametro per la comparazione concreta dei percorsi di studio ai fini dell’equipollenza sostanziale.
d.m. 8 febbraio 2006
È stato utilizzato quale parametro normativo per verificare l’assimilabilità delle materie e dei percorsi di studio rispetto ai diplomi richiesti dal bando.
art. 49, comma 2, c.p.a.
L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami è stata negata perché ritenuta superflua.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle valutazioni tecniche relative ai titoli di studio, la verificazione costituisce uno strumento di ausilio al giudice, ma le sue conclusioni non sono vincolanti: il giudice deve valutarle autonomamente, potendole condividere quando risultino adeguatamente motivate, coerenti e ragionevoli.
- L’equipollenza sostanziale tra titoli di studio non può essere desunta dalla mera maggiore durata del corso o dalla presenza di singole materie comuni, ma richiede l’effettiva assimilabilità complessiva dei percorsi formativi e delle relative competenze.
- Quando un bando richiede il possesso di un diploma avente determinate caratteristiche, la verifica del requisito deve essere compiuta secondo la normativa vigente al momento dello svolgimento del concorso, in applicazione del principio tempus regit actum, anche se il titolo è stato conseguito anteriormente.
- La valutazione dell’equipollenza di un titolo di studio può legittimamente considerare sia la sua classificazione formale sia il confronto concreto tra le materie e i percorsi formativi previsti dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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