Cassazione Civile, Ordinanza n. 08463/2026 del 04/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti dalla società in relazione alla quota capitale dei canoni di un leasing immobiliare. In primo e secondo grado si discuteva della percentuale di indeducibilità dei canoni, in particolare se nel calcolo dovesse considerarsi anche la porzione di terreno destinata ad uso pubblico e riferita, secondo la contribuente, ad oneri di urbanizzazione. In cassazione l'Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.l. 223/2006, sostenendo che il costo del terreno non è ammortizzabile e che neppure l'area destinata a verde pubblico o ad uso pubblico, non essendo bene strumentale, può entrare nel costo deducibile del leasing; quindi la percentuale di indeducibilità andava calcolata senza scorpori favorevoli al contribuente. La società resisteva, ma nelle more depositava domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge n. 197/2022, con prova del pagamento dovuto.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché ha verificato che la società contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente e aveva depositato la prova del versamento dell'importo dovuto. Accertato inoltre che non risultava notificato un diniego della definizione entro il termine previsto dalla legge, la Corte ha ritenuto perfezionata la causa estintiva e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate; esclusa anche la condanna al doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.l. 223/2006
La norma è richiamata come base del regime di indeducibilità dei costi relativi al terreno nei contratti di leasing immobiliare; la Corte non ne affronta il merito applicativo, perché il giudizio è definito per estinzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo dell'Agenzia è formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Viene richiamato per la trattazione camerale e per il deposito delle conclusioni scritte e delle memorie.
art. 1, commi 197 e 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento determina l'estinzione del giudizio tributario pendente.
art. 1, commi 200 e 201, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Il diniego della definizione deve essere notificato entro il termine previsto; in mancanza, e in presenza del deposito richiesto, la definizione produce l'effetto estintivo.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 34/2023
È richiamato quale modifica della disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti.
L. 56/2023
Legge di conversione del d.l. 34/2023 richiamata nel quadro normativo della definizione agevolata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la condanna al doppio contributo unificato in presenza dell'adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti, la definizione agevolata prevista dalla legge consente l'estinzione del processo quando il contribuente deposita la domanda di adesione e la prova del pagamento dovuto o della prima rata, senza necessità di ulteriori verifiche di merito.
- L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il termine previsto; in assenza di diniego tempestivo, il giudice deve dichiarare estinto il giudizio se risultano integrati gli adempimenti richiesti dalla legge.
- Ai fini della definizione agevolata, errori meramente materiali nell'indicazione del numero dell'atto o nella ricostruzione documentale non impediscono di identificare la controversia quando dagli altri dati emerge con certezza l'atto oggetto della lite.
- La sopravvenuta adesione alla definizione agevolata esclude la pronuncia sul merito del ricorso e comporta la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale, oltre a escludere il raddoppio del contributo unificato.
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