Cassazione Penale, Sentenza n. 47775/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione per una discordanza temporale: l'imputazione indicava il periodo 2017/2018, mentre le appropriazioni contestate (omessi versamenti di incassi per complessivi euro 100.279,84 a titolo di P.R.E.U. e canone A.A.M.S.) risultavano maturate nel 2016. Il ricorrente sosteneva che tale discrepanza avesse inciso sulla difesa, sul perimetro della perizia e sulla correttezza della contestazione, anche alla luce del fatto che le società coinvolte risultavano non operative nel periodo indicato nell'imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'errore riguardasse la collocazione giuridica del momento di consumazione del peculato (il giudice di primo grado aveva identificato la consumazione con la richiesta di restituzione da parte della concessionaria), non la diversità delle condotte contestate: dagli atti e dalla perizia risultano accertate le medesime appropriazioni e gli stessi importi indicati nel capo di imputazione, così che l'imputato ha potuto conoscere i termini della contestazione e difendersi. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale contestazione di indeterminatezza dell'imputazione non era stata tempestivamente eccepita secondo l'art. 491 c.p.p. e che l'errata indicazione temporale non incideva sulla prescrizione (reato consumato nel 2016 con prescrizione ultradecennale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9
Autorizza il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; la procedura è stata seguita come prorogata dalle successive norme richiamate.
Decreto legislativo n. 150 del 2022, art. 94 (rilevato in combinato con d.l. 22 giugno 2023, n. 75, art. 17)
Proroga/integrazione delle disposizioni procedurali che hanno consentito la trattazione del ricorso senza le parti presenti.
art. 491 cod. proc. pen.
Principio secondo cui la nullità per indeterminatezza/genericità dell'imputazione è relativa e deve essere eccepita tempestivamente dal difensore, a pena di decadenza; la Corte ha rilevato che tale eccezione non è stata sollevata nei termini.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e di una somma in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha quantificato la somma in euro 3.000.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014 (Pagano)
Conferma il principio che un'errata indicazione temporale nel capo di imputazione non viola il principio di correlazione se dagli atti emerge il tempo di consumazione e l'imputato ha potuto difendersi.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019 (S.)
Sottolinea la relatività della nullità per indeterminatezza dell'imputazione e l'obbligo di eccezione tempestiva da parte della difesa.
Massime di principio
- Un errore materiale o giuridico nella indicazione della data di consumazione del reato non annulla automaticamente l'imputazione se dagli atti risultano chiaramente individuabili le condotte contestate e l'imputato ha avuto piena possibilità di difendersi.
- La corrispondenza tra gli elementi fattuali (es. importi, modalità delle omissioni) indicati nel capo di imputazione e quelli accertati in dibattimento è centrale: se coincide, una discrepanza temporale può essere considerata ininfluente sul principio di correlazione.
- La distinzione tra profilo civilistico (es. concessione di dilazioni, momenti di reclamo) e profilo penalistico (momento consumativo dell'appropriazione) è essenziale: il termine di dilazione o il reclamo successivo non spostano automaticamente la consumazione del reato.
- L'eccezione di indeterminatezza/genericità dell'imputazione è relativa e va sollevata tempestivamente secondo i termini processuali (art. 491 c.p.p.), altrimenti si perde il potere di farla valere.
- Quando il reato ha un termine di prescrizione lungo o ultradecennale, un errore sulla data indicata nell'imputazione difficilmente sarà decisivo ai fini della estinzione per prescrizione, ma può rilevare per questioni di difesa se comporta concreta incertezza sui fatti contestati.
- Per evitare rischi processuali, l'imputazione dovrebbe indicare con precisione gli elementi essenziali del fatto (importi, modalità, periodo di riferimento); la difesa deve verificare tempestivamente la corrispondenza tra l'imputazione e gli atti d'indagine e proporre eccezioni nei termini.
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