Cassazione Penale, Ordinanza n. 36773/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo che mancasse il dolo; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello: i giudici di merito avevano escluso dubbi sul dolo, osservando che l'imputato aveva personalmente attestato la propria identità rendendo false generalità ai pubblici ufficiali intervenuti, in un contesto che rendeva la dichiarazione funzionale proprio all'attestazione dell'identità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e relativo a una questione di legge non dedotta nei gradi precedenti. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per aspecificità, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che aveva negato le attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivamente valutabili, la mancata collaborazione e la personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
mancanza di specificità del motivo
Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; la sua genericità o il mancato confronto con la motivazione del giudice di merito ne determinano l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile riproporre in modo meramente reiterativo censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la relativa motivazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se introduce una questione non devoluta nei precedenti gradi di giudizio.
- La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile se non si confronta con la motivazione del giudice di merito e non indica elementi concreti idonei a sovvertirla.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una contestazione puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è aspecifico e inammissibile.
Come è indicizzato
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