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Sentenza

Sentenza n. 1039/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento della Delibera della Giunta Comunale del Comune di Amato n.45 del 28.04.2022;

Giustizia amministrativa202201002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta Comunale del Comune di Amato n. 45 del 28 aprile 2022, con cui è stato rifiutato il consenso alla cessione di crediti già contestati giudizialmente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera con cui il Comune, quale debitore ceduto, ha rifiutato entro il termine di 45 giorni la cessione dei crediti effettuata in favore di una società di gestione del risparmio. Il rifiuto era motivato dalla circostanza che i crediti riguardavano plurimi rapporti giudiziari già contestati davanti al giudice civile. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando la natura paritetica del rapporto e la riconducibilità della controversia alla disciplina speciale della cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. La controversia riguarda il rifiuto del debitore ceduto alla cessione di crediti connessi alla fase esecutiva di contratti pubblici e non un atto organizzativo dell'amministrazione. Trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, che deroga alla disciplina generale degli artt. 1260 e seguenti c.c. La posizione azionata è di diritto soggettivo e il rapporto tra le parti è paritetico; pertanto non sussiste giurisdizione amministrativa. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme le eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016

    La disciplina speciale della cessione dei crediti nella fase esecutiva dei contratti pubblici deroga alla disciplina generale degli artt. 1260 e seguenti c.c.; la controversia sul rifiuto del debitore ceduto si colloca nell'ambito di un rapporto paritetico.

  • artt. 1260 e seguenti c.c.

    Disciplina generale della cessione dei crediti, derogata nel caso concreto dalla disciplina speciale dei contratti pubblici.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Massime di principio

  • La controversia relativa al rifiuto del debitore ceduto di consentire o riconoscere la cessione di crediti derivanti dalla fase esecutiva di un contratto pubblico concerne un rapporto paritetico e posizioni di diritto soggettivo, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che siano in discussione atti organizzativi dell’amministrazione.
  • La disciplina speciale della cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici, prevista dall’art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, prevale sulla disciplina generale della cessione dei crediti dettata dagli artt. 1260 e seguenti c.c.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riassunta davanti a quest’ultimo entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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