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Sentenza

Sentenza n. 196/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO sportivo quinquennale adottato dalla Questura di Reggio Emilia il 24 gennaio 2024 e successivo provvedimento di conferma del 16 aprile 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO sportivo quinquennale, deducendo, con riferimento al provvedimento originario e poi al provvedimento di conferma adottato in sede di riesame, la violazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 e dell’art. 16 Cost., nonché il difetto di motivazione e la manifesta sproporzione della durata della misura. In particolare, ha contestato che la Questura avesse adeguatamente esplicitato le ragioni per cui, a fronte della condotta contestata, fosse stata scelta la durata massima di cinque anni anziché il minimo legale. Il ricorrente ha negato la valenza minacciosa della propria condotta, consistente nella partecipazione a un gruppo di tifosi diretto verso lo stadio, con il volto coperto e un’asta bianca ritenuta compatibile con un’asta di bandiera, sostenendo che non fossero state prodotte le videoregistrazioni e che non fosse stato precisato nei confronti di chi o con quali modalità sarebbe stato tenuto il presunto atteggiamento minaccioso. Ha inoltre contestato la genericità dei precedenti penali e di polizia richiamati dall’Amministrazione e la rilevanza della denuncia per fatti connessi a manifestazioni sportive. L’Amministrazione ha difeso la legittimità della misura, evidenziando che il ricorrente era stato identificato all’interno di un gruppo numeroso di tifosi travisati e armati di bastoni, aste e sassi, che aveva eluso i controlli e seguito un percorso vietato dirigendosi verso la tifoseria avversaria, in un contesto idoneo a provocare scontri e grave allarme sociale. Ha inoltre richiamato i plurimi precedenti penali e di polizia e la reiterazione di condotte improntate all’illegalità.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario è stato sostituito dal successivo atto adottato all’esito del riesame disposto in sede cautelare. Il TAR ha ritenuto che il secondo atto non costituisse una mera integrazione della motivazione, ma esprimesse nuove e autonome valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione dell’atto precedente. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivata la misura quinquennale, osservando che il provvedimento descriveva la partecipazione attiva del destinatario a una dinamica collettiva diretta allo scontro con la tifoseria avversaria, caratterizzata dal travisamento del volto, dal possesso di un bastone, dall’elusione delle indicazioni delle forze dell’ordine e dalla presenza di altri tifosi muniti di bastoni e sassi. Sono state valorizzate anche le circostanze di luogo e di tempo, la presenza di numerose persone e famiglie con bambini, nonché i plurimi precedenti penali e di polizia. Il TAR ha qualificato il DASPO come misura di prevenzione, per la quale è sufficiente l’accertamento di un pericolo concreto secondo la logica del più probabile che non, senza necessità di provare oltre ogni ragionevole dubbio uno specifico atto di violenza individualmente imputabile. Nei casi di violenza collettiva, la partecipazione attiva al contesto minaccioso può giustificare la misura anche senza l’individuazione di uno specifico atto violento compiuto dal destinatario. La graduazione della durata in cinque anni non è stata ritenuta manifestamente irragionevole o sproporzionata. Le spese sono state compensate, con refusione del contributo unificato versato per il ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. 401/1989

    Il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l’ordine pubblico.

    La disposizione attribuisce una funzione preventiva al DASPO e consente di intervenire in presenza di un pericolo concreto, secondo la logica del più probabile che non, senza richiedere l’accertamento penale definitivo di uno specifico episodio di violenza individuale.

  • art. 16 Cost.

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla limitazione della libertà di circolazione, ma il giudice ha ritenuto non sproporzionata la durata quinquennale del DASPO alla luce della gravità della condotta e della natura preventiva della misura.

  • art. 6-ter l. 401/1989

    Richiamato nel quadro della denuncia e dei precedenti riferiti dall’Amministrazione, senza costituire la disposizione centrale della ratio decidendi.

  • art. 5 l. 152/1975

    Richiamato in relazione alla denuncia a carico del destinatario, senza autonoma incidenza decisiva sulla statuizione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato secondo il principio per cui la sostituzione dell’atto impugnato con un nuovo provvedimento non meramente confermativo determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario.

Massime di principio

  • Il provvedimento adottato dall’Amministrazione in esecuzione di un remand cautelare, quando contiene nuove e autonome valutazioni discrezionali e sostituisce l’atto originariamente impugnato, non costituisce una mera integrazione della motivazione: l’impugnazione dell’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione e può essere adottato sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti idonei a evidenziare un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica, senza necessità di un accertamento penale definitivo o della prova oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Nelle situazioni di violenza collettiva non è necessario dimostrare lo specifico atto violento individualmente compiuto dal destinatario del DASPO, quando la sua partecipazione attiva a una dinamica di gruppo, con modalità minacciose e diretta allo scontro, contribuisca al pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
  • La motivazione sulla durata del DASPO deve correlare la graduazione temporale della misura alla gravità concreta della condotta, alle modalità della partecipazione individuale, al contesto spazio-temporale, all’allarme sociale e agli eventuali precedenti; tale motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della scelta della durata massima.
  • La valutazione amministrativa preventiva può considerare una condotta non necessariamente costitutiva di reato e non è vincolata all’esito del procedimento penale, purché sia fondata su elementi oggettivi e sia sorretta da una motivazione congrua e non manifestamente illogica o sproporzionata.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveGiustizia sportiva e giurisdizioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazione

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