Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39795/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per effetto della rinuncia operata dal difensore, ai sensi dell'art. 591 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabile l'art. 616 c.p.p. che impone la sanzione pecuniaria anche nelle ipotesi di inammissibilità per rinuncia all'impugnazione.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Belluno che aveva rigettato l'istanza di riesame dell'imputato avverso il sequestro conservativo disposto dal GIP di Belluno il 20/12/2021. Successivamente il difensore, nella qualità di procuratore speciale, ha dichiarato con nota del 11/02/2022 di rinunciare al ricorso.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    La trattazione del ricorso è avvenuta secondo le forme previste da tale norma (misure emergenziali/procedurali per lo svolgimento dell'udienza, es. modalità a distanza).

  • art. 591 cod. proc. pen.

    La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per questa ragione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La disposizione prevede la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto tale norma applicabile anche all'inammissibilità per rinuncia ex art. 591 c.p.p., quantificando la somma dovuta in Euro 500,00.

  • art. 606 c.p.p., comma 3

    Citato dalla Corte per chiarire che l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità: la sanzione pecuniaria è dunque dovuta anche quando l'inammissibilità deriva dalla rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, anche se comunicata dal difensore o procuratore speciale, comporta l'inammissibilità del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • In caso di inammissibilità dell'impugnazione la parte privata può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; tale sanzione si applica indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità (compresa la rinuncia).
  • La dichiarazione di rinuncia deve essere formalmente documentata e tempestiva: è opportuno inviare comunicazioni formali (es. raccomandata, deposito in cancelleria) e conservare le prove per evitare contestazioni sulla validità della rinuncia.
  • Prima di rinunciare a un ricorso è necessario valutare le conseguenze economiche e processuali (spese processuali, sanzione alla Cassa delle ammende) e informare il cliente in modo chiaro; la rinuncia è generalmente irreversibile una volta effettiva.
  • Quando il difensore agisce come procuratore speciale, la sua dichiarazione di rinuncia è efficace se rispetta i requisiti di rappresentanza e forma; controllare sempre la procura e la correttezza formale dell'atto di rinuncia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.