Cassazione Penale, Sentenza n. 20859/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ pervenuta alla Corte una dichiarazione rituale di rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.p. nell'interesse di Russo Elsa. Alla stregua di tale rinuncia la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché all'ammenda di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Russo Elsa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (a) violazione di legge in relazione all'art. 30 del DPR 380/01 contestando la sussistenza del fumus del reato di lottizzazione; (b) travisamento degli elementi probatori in ordine alla datazione dei corpi di fabbrica (sostenuta anteriore al 1951) e al presunto cambiamento di destinazione d'uso da residenziale a turistico/ricettivo; (c) vizio ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per mancata motivazione su vari punti indicati nella memoria difensiva, nelle consulenze tecniche e nei documenti allegati dalla difesa; (d) violazione di legge per aver disposto il sequestro nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; (e) ulteriore vizio di mancata motivazione su punti fondamentali.
Norme richiamate
art. 30 DPR 380/2001
La norma è stata evocata dal ricorrente per sostenere l'assenza del fumus del reato di lottizzazione; tuttavia, dalla decisione non emerge una valutazione di merito della norma, poiché il ricorso è stato rinunciato e dichiarato inammissibile.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
La censura relativa a mancanza di motivazione ai sensi di questa norma è stata sollevata dal ricorrente; la Corte non si è pronunciata nel merito su tale vizio a causa della rinuncia all'impugnazione.
art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la conseguenza della rinuncia prevista da questa norma: la rinuncia all'impugnazione ha determinato l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni processuali (spese e ammenda di euro 500).
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p. comporta, di regola, l'inammissibilità del ricorso e può determinare la condanna al pagamento delle spese e di un'ammenda; perciò la rinuncia comporta la perdita dell'occasione di ottenere una pronuncia sul merito.
- Se si intendono ottenere accertamenti su questioni complesse (es. datazione dei manufatti, qualificazione urbanistica o prescrizione), tali questioni devono essere tempestivamente e compiutamente illustrate e richieste: la rinuncia all'impugnazione impedisce che la Corte valuti questi profili.
- Le censure relative a carenze di motivazione (art. 606 c.p.p.) richiedono l'indicazione puntuale dei punti omessi e dei documenti pertinenti; senza esame di merito tali censure rimangono inevase.
- Quando si contesta la prescrizione del reato, occorre chiedere espressamente la declaratoria di estinzione e fornire gli elementi cronologici utili: il ritiro o la rinuncia pregiudicano la possibilità di ottenere tale accertamento.
- La strategia processuale di rinunciare a un ricorso dovrebbe valutare il rischio di sanzioni pecuniarie e di rinuncia alla tutela giurisdizionale sostanziale; valutare alternative (es. riformulare motivi, integrarne le prove o concordare soluzioni processuali) prima di rinunciare.
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