Cassazione Penale, Sentenza n. 5042/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sull'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo di COSPITO avverso il trattenimento da parte del Magistrato di sorveglianza di un telegramma in arrivo da mittente anonimo. Il Procuratore generale contestava l'interpretazione secondo cui l'assenza del mittente sarebbe solo un indice di sospetto da valutare solo sul contenuto, sostenendo invece che l'anonimato costituisce, in base alla Circolare DAP n. 3676/2017 e alla giurisprudenza richiamata, motivo valido di sospetto che giustifica il trattenimento provvisorio e legittima il magistrato a disporre il definitivo trattenimento senza dover prima consegnare la missiva al detenuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha affermato il principio che il carattere anonimo della corrispondenza per un detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis costituisce un indice di sospetto che legittima il trattenimento ai sensi degli artt. 18-ter e 41-bis e dell'art. 18 della Circolare DAP, ma ha precisato che l'anonimato non determina automaticamente il trattenimento definitivo. Il giudice deve motivare con valutazione concreta e specifica sulla pericolosità, esaminando contenuto, contesto comunicativo, profilo del destinatario e modalità di trasmissione. Poiché il Tribunale di sorveglianza aveva escluso il pericolo basandosi solo sulla coincidenza testuale con una poesia senza adeguata valutazione del contenuto e del contesto, l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
lett. e) comma 2-quater prevede la sottoposizione al visto di censura di tutta la corrispondenza, salvo eccezioni
Stabilisce un regime speciale di controllo della corrispondenza per i detenuti 41-bis; tuttavia l'applicazione dei limiti deve rispettare i criteri dell'art. 18-ter e necessita di motivazione concreta quando si dispone il trattenimento definitivo
art. 18-ter Ordinamento penitenziario
comma 1: per esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllarne il contenuto, aprendo l'eventuale involucro; comma 5: se l'Autorità giudiziaria ritiene che la corrispondenza non debba essere consegnata dispone il trattenimento informando immediatamente il detenuto
Fissa i presupposti per il controllo e il trattenimento della corrispondenza: il trattenimento definitivo può essere disposto solo se sussiste un pericolo concreto per esigenze investigative, di prevenzione dei reati o per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, con motivazione specifica
art. 38 del D.P.R. n. 230/2000 (Regolamento esec. Ord. pen.)
Disciplina procedure esecutive relative al controllo della corrispondenza e si coordina con l'art. 18-ter per le operazioni di visto e trattenimento
Circolare DAP 2 ottobre 2017, n. 3676/2126 (art. 18)
prevede che la corrispondenza in arrivo priva di mittente non debba essere consegnata al detenuto ma inoltrata direttamente all'Autorità giudiziaria
Attribuisce all'anonimato rilevanza procedurale (inoltro all'Autorità giudiziaria) e giustifica il trattenimento provvisorio, ma non autorizza un trattenimento definitivo automatico senza valutazione giudiziale concreta del contenuto e del contesto
art. 15 Cost.
Il divieto di limitazioni preventive e generali imposte ai diritti personali impone che ogni compressione della libertà di corrispondenza sia adottata con atto motivato e con verifica sostanziale delle ragioni specifiche a sostegno del provvedimento
Massime di principio
- L'anonimato del mittente di una corrispondenza diretta a un detenuto 41-bis costituisce un indice di sospetto che giustifica il trattenimento provvisorio e l'inoltro all'Autorità giudiziaria, ma non legittima automaticamente il trattenimento definitivo senza motivazione concreta
- Il giudice deve motivare la decisione di trattenimento definitivo sulla base di una valutazione concreta e puntuale del contenuto della missiva, del contesto comunicativo, del profilo criminale del destinatario e delle modalità di trasmissione
- Le disposizioni amministrative (es. Circolare DAP) possono prevedere procedure di inoltro e controllo, ma non possono sostituire la valutazione sostanziale dell'Autorità giudiziaria richiesta dalla legge e dalla Costituzione
- In caso di scritti criptici o con contenuti che possono veicolare messaggi occulti o consentire contatti vietati con l'esterno, è ragionevole il trattenimento se la motivazione indica gli elementi concreti che fondano il pericolo
- Gli atti di uffici di censura non possono disporre trattenimenti definitivi: solo l'Autorità giudiziaria, con motivazione specifica, può imporre limiti permanenti alla corrispondenza
- Nei casi di decisione insufficientemente motivata il provvedimento va annullato e il giudice di merito è tenuto a riesaminare il reclamo applicando i criteri indicati (contenuto, contesto, destinatario, modalità)
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