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Sentenza

Sentenza n. 448/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 53/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva parzialmente annullato la nota regionale sul calcolo del fatturato annuo delle farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale per l'anno 2018

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione di categoria)

Prevale il privato

La controversia

La Regione Piemonte ha impugnato la sentenza del TAR che aveva escluso dal calcolo del fatturato SSN il ticket a carico dell'assistito e gli sconti imposti per legge, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso di primo grado. L'appellante ha sostenuto che il TAR avesse erroneamente interpretato la portata delle precedenti sentenze di annullamento relative a una nota regionale del 2009 e a una nota del 2017. Secondo la Regione, l'annullamento della nota del 2009 avrebbe riguardato soltanto l'inclusione di ticket e sconti ai fini della trattenuta dell'1,4% prevista dalla disciplina emergenziale del 2009 e non avrebbe inciso sulla disciplina generale dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996. La Regione ha inoltre sostenuto che la nota del 2017, richiamata dalla nota del 2019, fosse stata annullata soltanto con riferimento alla legislazione emergenziale e non alla definizione generale del fatturato SSN. Ha infine invocato la clausola di salvaguardia introdotta dall'art. 1, comma 40-bis, della legge n. 662 del 1996, che faceva salve le determinazioni regionali assunte fino al 31 dicembre 2018, sostenendo che la Regione avesse validamente incluso ticket e prestazioni di assistenza integrativa nel fatturato relativo all'annualità 2018. Federfarma ha chiesto il rigetto dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la nota regionale del 17 gennaio 2019, riferita all'annualità 2018, potesse avere soltanto valore ricognitivo della disciplina regionale vigente al 31 dicembre 2018. Il richiamo contenuto nella nota alla precedente nota del 2017 non poteva produrre effetti, poiché quest'ultima era stata annullata dal TAR e confermava a sua volta la nota del 2009, anch'essa parzialmente annullata. L'annullamento della nota del 2009, pur originato da una controversia riguardante lo sconto previsto dalla disciplina emergenziale del 2009, ha inciso sulle modalità di calcolo del fatturato anche ai fini dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, poiché la Regione aveva stabilito di applicare la medesima nozione di fatturato alle diverse fattispecie. Di conseguenza, al 31 dicembre 2018, in Piemonte dovevano essere esclusi dal fatturato annuo SSN sia i ticket sia gli sconti imposti dalla legge. La successiva introduzione dell'art. 1, comma 40-bis, della legge n. 662 del 1996, che dal 1° gennaio 2019 include espressamente i ticket ed esclude gli sconti dal calcolo, non incide sulla disciplina dell'annualità 2018: la clausola di salvaguardia preservava le determinazioni regionali pregresse, ma non poteva mantenere in vita determinazioni già caducate dal giudicato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 40, l. 662/1996

    Il fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA

    La nozione rileva per individuare le soglie di fatturato applicabili agli sconti delle farmacie; secondo il giudice, alla luce dei giudicati formatisi sulle precedenti note regionali, per l'annualità 2018 essa non comprendeva né i ticket né gli sconti imposti per legge.

  • art. 1, comma 40-bis, l. 662/1996

    Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, concorrono le seguenti voci

    La disposizione ha introdotto dal 1° gennaio 2019 una disciplina uniforme del calcolo del fatturato, includendo i ticket ed escludendo IVA, trattenute, sconti e ulteriori prestazioni; la clausola di salvaguardia non conserva determinazioni regionali già annullate.

  • art. 1, comma 551, lett. b), l. 145/2018

    Ha introdotto il comma 40-bis nell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, con efficacia dal 1° gennaio 2019 e salvezza delle determinazioni regionali pregresse fino al 31 dicembre 2018.

  • art. 13 d.l. 39/2009

    La disposizione prevedeva lo sconto ulteriore al quale si riferiva originariamente la nota regionale del 2009; il giudice ha ritenuto che l'annullamento della nota, pur sorto in relazione a tale fattispecie, avesse inciso sulla nozione di fatturato utilizzata anche ai fini dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996.

  • art. 1, comma 228, lett. a), l. 213/2023

    È richiamata per precisare che lo sconto disciplinato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996 non trova più applicazione dal 1° marzo 2024.

Massime di principio

  • Quando una Regione ha stabilito di utilizzare la medesima nozione di fatturato per più discipline relative alle soglie applicabili alle farmacie, l'annullamento giudiziale della determinazione regionale sulle modalità di calcolo incide su tutte le fattispecie alle quali la stessa nozione era stata espressamente estesa, anche se il giudizio originario riguardava una sola di esse.
  • La clausola che fa salve le determinazioni regionali assunte fino a una certa data conserva soltanto le determinazioni effettivamente vigenti e valide a tale data; non può mantenere efficacia a determinazioni già annullate con sentenza.
  • Per l'annualità 2018, nella Regione Piemonte, il fatturato annuo delle farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale doveva essere calcolato escludendo sia le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sia gli sconti imposti dalla legge, in applicazione degli effetti delle precedenti sentenze di annullamento.
  • Una disciplina statale successiva, introdotta per uniformare dal 1° gennaio 2019 i criteri di calcolo del fatturato delle farmacie, non può essere applicata retroattivamente alle annualità precedenti né altera gli effetti dei giudicati formatisi sulla disciplina regionale previgente.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieAppello
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamento

Testo integrale

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