Cassazione Civile, Sentenza n. 33982/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Az. ex art. 28 legge n. 300/1970: la FILCAMS-CGIL ha contestato la condotta antisindacale della CONAD per avere, tra la disdetta del contratto integrativo aziendale del 26.7.2001 (scaduto il 31.12.2003) e la sottoscrizione del nuovo contratto (16.6.2016), disapplicato il contratto del 2001 in violazione della clausola di ultravigenza di cui all'art. 23, delegittimando l'organizzazione sindacale nei confronti dei lavoratori e privando quest'ultimi dei trattamenti ivi previsti. Sono emerse anche questioni procedurali (deposito cartaceo del ricorso in opposizione e sanazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati in parte i motivi proposti dalla FILCAMS-CGIL: ha accolto i motivi n. 4, 6, 7 e 10 del ricorso principale (relativi al rilievo giuridico della violazione della clausola di ultravigenza e alla sua potenziale incidenza sulle prerogative sindacali e sul principio di plurioffensività), ha respinto i primi tre motivi, dichiarato assorbito l'undicesimo e inammissibili gli altri motivi. Ha rigettato il ricorso incidentale della CONAD. La sentenza di merito è stata cassata limitatamente ai punti accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto indicati. La Corte ha inoltre precisato aspetti procedurali (es.: non sempre inapplicabilità dell'art.16-bis D.L. 179/2012 alla fase di opposizione nel rito simile al "Fornero").
Norme richiamate
art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)
Base normativa dell'azione sindacale: l'azione collettiva può essere proposta per comportamenti che ledono oggettivamente gli interessi collettivi delle organizzazioni sindacali; non è richiesta la prova dell'intento lesivo del datore.
clausola di ultrattività (art. 23 del contratto integrativo aziendale 26.7.2001)
Il contratto scade il 31.12.2003 e resterà in vigore sino alla stipula del successivo contratto integrativo
La Corte qualifica la clausola come clausola di ultravigenza che esprime la volontà delle parti di mantenere efficacia del contratto fino alla stipula di un nuovo accordo; la sua violazione, se intervenuta durante la fase negoziale, può incidere sulle prerogative sindacali.
art. 16-bis decreto legge 13 agosto 2011 n. 179 (conv. con mod. dalla l. n. 221/2012)
Norma sul deposito telematico degli atti: la Corte rileva che, nel rito strutturato alla "Fornero" e in procedimenti analoghi, l'opposizione in prima fase può essere depositata in forma cartacea e quindi l'eccezione di inesistenza dell'atto per deposito cartaceo non trova sempre applicazione automatica.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Strumenti impugnatori in cassazione: la Corte valuta i motivi nei limiti previsti dal n. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., distinguendo censure fondate, inammissibili o assorbite.
art. 156 cod. proc. civ.
Potere di sanazione degli atti processuali: la Corte territoriale aveva ritenuto sanata la nullità del deposito cartaceo per raggiungimento dello scopo; la Cassazione valuta la legittimità di tale ricostruzione nel contesto del rito.
Massime di principio
- La violazione di una clausola di ultravigenza intervenuta nel periodo di rinnovo contrattuale può costituire condotta antisindacale se è oggettivamente idonea a ledere gli interessi collettivi della organizzazione sindacale (art. 28 St. Lav.).
- La cosiddetta plurioffensività implica che una stessa condotta datoriale può dare luogo sia a rimedi individuali (azioni dei singoli lavoratori per violazioni contrattuali) sia a rimedi collettivi sindacali distinti e autonomi; l'esistenza dell'una non esclude l'altra.
- La partecipazione del sindacato alle trattative o l'esito favorevole di un referendum non escludono automaticamente la sussistenza di un pregiudizio sindacale: il giudizio deve concentrarsi sull'obiettiva incidenza delle condotte sulla credibilità e capacità rappresentativa del sindacato.
- In giudizio ex art. 28 è legittimo introdurre elementi temporali successivi (es. prosecuzione o esaurimento degli effetti della condotta) per dimostrare la persistenza o l'attenuazione dell'offesa sindacale; i giudici possono quindi considerare eventi sopravvenuti.
- Sotto il profilo processuale, nei riti strutturati come quello "Fornero" o analoghi, il deposito cartaceo dell'opposizione non è automaticamente invalido per l'art.16-bis D.L. 179/2012: va verificata l'applicabilità delle regole telematiche alla specifica fase processuale.
- In Cassazione ogni censura deve essere stata adeguatamente svolta e documentata in sede di merito: nuovi fatti o argomentazioni non trattati dalla corte impugnata possono essere dichiarati inammissibili se non risulta la loro deduzione nei precedenti atti.
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