Ordinanza n. 599/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento 1) provvedimento di sospensione M_D E12963 REG2021 -OMISSIS-, notificato in data 21 dicembre 2021; 2) Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria"; 3) Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021“ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; 4) Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”, nonché l'annullamento di ogni altro atto, anche se non conosciuto, agli stessi provvedimenti presupposti, preordinati o connessi, con richiesta cautelare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per omessa vaccinazione obbligatoria, unitamente a direttive generali del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento applicativo di sospensione, notificato il 21 dicembre 2021, adottato in conseguenza dell'omessa vaccinazione prevista dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021, nonché tre direttive generali dell'amministrazione centrale della Difesa relative agli adempimenti dei datori di lavoro e all'applicazione dell'obbligo vaccinale al personale militare. Ha dedotto la mancanza di sottoscrizione dell'atto applicativo; l'incompetenza del comandante che aveva disposto la sospensione, assumendo che il provvedimento spettasse alla Direzione generale per il personale militare ai sensi dell'art. 1041 del d.P.R. n. 90/2010 e che non fosse stata conferita alcuna delega; la violazione degli artt. 206 e 206-bis del d.lgs. n. 66/2010, per omessa considerazione della possibilità per il militare di rappresentare documentati motivi di esenzione o di non sottoposizione alla profilassi e di rivolgersi alla competente commissione medica ospedaliera; la violazione dell'art. 4-ter, lett. b), del decreto-legge n. 44/2021, per avere le direttive previsto l'obbligo vaccinale per il personale militare e non per il personale civile; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021 in relazione agli artt. 2, 9, 32, 1, 3, 4, 35 e 36 Cost.
La decisione
Il TAR Toscana, rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile incompetenza territoriale, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Lazio - Roma. Il ricorso impugnava infatti, oltre al provvedimento individuale adottato da un organo periferico, direttive dello Stato Maggiore della Difesa e della Direzione generale per il personale militare, qualificabili come atti di autorità centrali con efficacia non limitata territorialmente. Secondo l'orientamento richiamato dal Collegio, l'impugnazione effettiva e specifica di un atto generale dell'amministrazione centrale comporta l'attrazione della competenza territoriale al TAR Lazio, sede di Roma, anche per connessione rispetto agli atti applicativi periferici. La regola opera anche nelle controversie di pubblico impiego: quando l'atto individuale è impugnato insieme all'atto generale presupposto, non trova applicazione il criterio della sede di servizio, dovendosi mantenere l'unità del giudizio davanti al TAR Lazio. Il Collegio non ha esaminato i motivi di merito né le questioni di legittimità costituzionale. Ha indicato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione davanti al TAR Lazio, ai sensi dell'art. 15 c.p.a., con prosecuzione del processo; spese della fase compensate.
Norme richiamate
art. 15 c.p.a.
In caso di declaratoria di incompetenza territoriale, la causa può essere riassunta davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con prosecuzione del processo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di rilevare d'ufficio, previamente segnalando alle parti, la possibile questione di incompetenza territoriale.
art. 4-ter d.l. n. 44/2021
È la disposizione posta a fondamento del provvedimento individuale di sospensione e oggetto delle censure di merito, non esaminate dal TAR Toscana.
art. 1041 d.P.R. n. 90/2010
È stato invocato dal ricorrente per sostenere l'incompetenza dell'organo periferico autore della sospensione; la questione non è stata esaminata nel merito.
artt. 206 e 206-bis d.lgs. n. 66/2010
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione ai motivi documentati di non sottoposizione alla profilassi e al possibile intervento della commissione medica ospedaliera; la questione non è stata esaminata.
Massime di principio
- L'impugnazione effettiva e specifica di un atto generale adottato da un'autorità centrale dello Stato, dotato di efficacia non limitata territorialmente, attrae al TAR Lazio, sede di Roma, la competenza territoriale anche sugli atti applicativi adottati da organi periferici della medesima amministrazione.
- Nelle controversie di pubblico impiego, quando il provvedimento individuale è impugnato contestualmente all'atto generale presupposto dell'amministrazione statale, il criterio della sede di servizio non prevale sulla competenza del TAR Lazio, dovendosi assicurare l'unità del giudizio davanti al giudice competente per l'atto generale ultraregionale.
- L'attrazione della competenza territoriale al TAR Lazio opera anche se l'impugnazione dell'atto centrale è proposta in via subordinata, eventuale o cautelativa: la sua rilevanza sostanziale nell'economia del ricorso deve essere valutata dal giudice competente nel merito e non incide sulla competenza.
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