Cassazione Penale, Sentenza n. 1265/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione volto alla revoca dell'ingiunzione di demolizione. Denuncia violazione dell'art. 24 Cost. per lesione del diritto di difesa, sostenendo di essere il reale proprietario e committente delle opere abusive a seguito di donazione del terreno (atto notarile del 20/07/2012) e di non essere stato messo in grado di difendersi nel procedimento che ha portato all'ordine di demolizione; lamenta inoltre carenza, errore e omissione di motivazione da parte della Corte d'appello in ordine alla sua posizione e al vizio dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui l'ordine di demolizione ha natura reale e vincola anche i soggetti che vantano diritti sul bene pur se estranei al reato; l'ordine può essere revocato solo se risulta incompatibile con atti amministrativi che abbiano sanato l'abusività o conferito diversa destinazione, fermo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto amministrativo. I motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e non confrontati criticamente con le argomentazioni dei giudici di merito, oltre a sollevare rilievi di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento della somma di euro tremi ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Il ricorrente invoca la tutela del diritto di difesa; la Corte valuta che l'affermazione generica di violazione non supera il necessario confronto critico con le motivazioni di merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile per responsabilità del ricorrente; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione.
Principio giurisprudenziale (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 e altri)
Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Rv. 260972; Sez.3, n.17478 del 16/04/2002 Rv.221974; Sez.3, n.37120 dell'11/5/2005 Morelli Rv.232175; Sez.3, n.42781 del 21/10/2009; Sez.3, n.16035 del 26/02/2014 Rv.259802; Sez.3, n.42699 del 07/07/2015 Rv.265193
La giurisprudenza di legittimità afferma che l'ordine di demolizione è reale, applicabile ai successivi acquirenti o titolari di diritti sul bene; può essere revocato solo se esiste un atto amministrativo che legittima l'opera, il cui rilascio deve essere verificato dal giudice dell'esecuzione quanto a presupposti e forma.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione emesso con sentenza penale ha natura reale: vincola anche i successivi proprietari o titolari di diritti sul bene, che non possono opporsi all'esecuzione salvo esperire il rimedio di regolarizzazione amministrativa.
- Per ottenere la revoca dell'ordine di demolizione occorre dimostrare l'esistenza di un atto amministrativo che abbia sanato l'abuso o attribuito diversa destinazione all'immobile; il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità di tale atto sia sul piano dei presupposti che della forma e sostanza.
- La mera allegazione di un trasferimento di proprietà (es. donazione) non è automaticamente idonea a bloccare l'esecuzione: bisogna provare che il trasferimento sia antecedente e rilevante rispetto al procedimento e che il nuovo titolare abbia potuto esercitare la difesa, o che sussistano vizi procedurali tali da inficiare l'ordine.
- In sede di Cassazione non è possibile riformulare questioni di fatto o proporre rilievi generici: il ricorso deve indicare specifici errori di diritto e confrontarsi criticamente con la motivazione dei giudici di merito.
- L'incidente di esecuzione è lo strumento corretto per chiedere la revoca dell'ordine di demolizione; l'azione deve essere supportata da prove documentali e, se necessario, da impugnazioni amministrative contro gli atti concessori contestati.
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