Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15790/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui riguardava i reati ai capi B) e D), rilevando che tali reati sono estinti per remissione di querela intervenuta e accettata dal ricorrente in corso di causa. Ha poi disposto che le spese processuali siano a carico del ricorrente, atteso che negli atti di remissione non risultava diversa pattuizione sul punto (richiamando l'art. 340, comma 4, c.p.p.).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste (12/06/2024) che, pur dichiarando estinti per remissione di querela i capi A) e C), aveva confermato la condanna per i reati ai capi B) e D). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per eccessività della pena e per gli aumenti di continuazione; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il rigetto della richiesta di sanzioni sostitutive (legge n.689/81 e d.lgs. n.150/2022); 3) violazione di legge in relazione all'art. 592 c.p.p. in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali nonostante la riforma favorevole con estinzione di talune fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale

  • art. 611, comma 1-bis e seguenti, cod. proc. pen.

    richiamato insieme all'art. 610 come norma procedurale che disciplina la decisione in camera di consiglio senza le parti

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    dispone che, salvo diversa pattuizione nelle remissioni, le spese del procedimento sono a carico del querelante; applicata per ritenere il ricorrente tenuto alle spese in mancanza di diversa convenzione

  • legge n. 689/1981 e d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    richiamate dal ricorrente in relazione alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, ma il motivo non è stato decisivo alla luce dell'estinzione successiva dei reati

  • art. 592 cod. proc. pen. (richiamato dal ricorrente)

    invocato dal ricorrente in relazione alla condanna alle spese nonostante esito favorevole in grado di appello; la Corte di legittimità non ha ritenuto fondato il motivo, ritenendo prevalente la previsione di cui all'art. 340, comma 4, c.p.p.

  • Giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. Un., n.24246 del 25/02/2004, Chiasserini)

    «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto»

    principio applicato dalla Cassazione per dichiarare l'estinzione dei reati in corso di causa a seguito dell'accettazione delle remissioni di querela

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta durante il processo e regolarmente accettata dall'imputato, estingue il reato anche se il processo è in corso di impugnazione; il giudice di legittimità deve rilevare tale estinzione quando il ricorso sia stato proposto tempestivamente.
  • Le spese processuali restano a carico della parte che ha presentato la querela/remessione purché, negli atti di remissione, non sia stabilito diversamente (art. 340, comma 4, c.p.p.).
  • La presentazione di una remissione di querela in pendenza di impugnazione può rendere irrilevanti alcuni motivi di impugnazione (es. doglianze sulla pena o sulle sanzioni sostitutive) se il fatto viene estinto; tuttavia questioni processuali e consequenziali (es. spese) devono essere valutate separatamente.
  • La decisione in camera di consiglio senza trattazione orale è legittima ove non sia stata richiesta nei termini dalle parti, secondo le norme processuali applicabili (art. 610 e 611 c.p.p.).
  • In casi simili è fondamentale verificare la tempestività e la forma della remissione di querela e se vi sia accettazione formale da parte dell'imputato; l'assenza di patti diversi sulle spese implica l'onere di quelle spese a carico del querelante/ricorrente che abbia effettuato la remissione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.