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Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa: 1) dell’ordinanza n. 204 del 25 Novembre 2025 – prot. 104657 del 25 Novembre 2025, notificata in data 6 Dicembre 2025, con la quale il Funzionario Responsabile del Settore Area 5 – SUAP – Urbanistica – Demanio e abusivismo ha ordinato “1. DI CESSARE AD HORAS l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare nei locali ubicati in questo Comune al Viale della Acacie n. 170” nonché “2. Di provvedere altresì alla contestuale chiusura dei locali in cui viene svolta l’attività”; 2) del provvedimento di decadenza dell’agibilità dell’immobile dove viene svolta l’attività commerciale da parte della ricorrente, se intervenuto, implicitamente e/o esplicitamente con l’adozione del provvedimento sub 1); 3) del provvedimento di decadenza della SCIA commerciale prot. n. 42226 del 6 giugno 2024, con la quale la ricorrente ha comunicato l’avvio dell’attività commerciale, se intervenuto, implicitamente e/o esplicitamente con l’adozione del provvedimento sub 1): 4) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale tra cui: a) i verbali di accertamento violazione n.ri 20/2025 e 21/2025, richiamati nel provvedimento sub 1), con i quali sarebbe stato accertato che in “Castel Volturno in data 21.11.2025, presso i locali dell’unità immobiliare ubicati nel Comune di Castel Volturno in Viale delle Acacie n. 170 ad insegna “SUPERSPESA PREMIUM S.R.L.S” … “la persona sopra meglio generalizzata esercitava l’attività di vendita al dettaglio in locali privi della prescritta agibilità ai fini commerciali, avendo apportato modifiche strutturali successive all’ultima SCA esistente dell’anno 2017 e per tale ritenuta decaduta”, ed ancora che “la persona sopra meglio generalizzata esercitava l’attività di vendita al dettaglio in sede fissa senza la prescritta autorizzazione amministrativa (...), in quanto ritenuta decaduta/archiviata per mancata presentazione della documentazione richiesta nell’avvio del procedimento” e, quindi, in violazione, rispettivamente, dell’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 26 della L. R. Campania n. 7/2020 “Testo Unico sul Commercio”, sanzionata dall’art. 145 della medesima Legge”; b) la nota prot. 76444 del 16 settembre 2024, mai comunicata e/o notificata alla ricorrente, con la quale il Comune di Castel Volturno avrebbe richiesto integrazioni alla SCIA prot. 42226 del 6 giugno 2024.

Giustizia amministrativa202506953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di cessazione immediata dell’attività commerciale e chiusura dei locali, nonché i connessi provvedimenti di decadenza dell’agibilità e della SCIA commerciale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare anche monocratica, l’ordinanza comunale con cui è stata ordinata ad horas la cessazione dell’attività di commercio al dettaglio alimentare e la contestuale chiusura dei locali. Sono stati inoltre contestati, ove intervenuti implicitamente o esplicitamente, la decadenza dell’agibilità dell’immobile e la decadenza della SCIA commerciale presentata per l’avvio dell’attività. La ricorrente ha altresì impugnato gli atti presupposti, tra cui i verbali di accertamento relativi alla ritenuta mancanza dell’agibilità commerciale, conseguente a modifiche strutturali asseritamente successive all’ultima segnalazione certificata del 2017, nonché alla ritenuta decadenza o archiviazione della SCIA per mancata presentazione della documentazione richiesta. È stata contestata anche la nota comunale con cui sarebbero state richieste integrazioni alla SCIA, deducendone la mancata comunicazione o notificazione alla società. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo che la vicenda necessiti di approfondimenti propri della fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti e in assenza di elementi contrari, ha ritenuto opportuno mantenere invariata la situazione di fatto nelle more della definizione del giudizio. Ha quindi sospeso l’efficacia dell’ordinanza di cessazione dell’attività e chiusura dei locali, nonché dei provvedimenti di decadenza dell’agibilità e della SCIA commerciale, consentendo la prosecuzione dell’attività commerciale già avviata da tempo. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica dell’1 luglio 2026. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata differita alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito dei poteri cautelari del giudice amministrativo; l’istanza è stata accolta mediante sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di eventuali misure cautelari monocratiche, ma l’ordinanza è stata adottata collegialmente ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

  • art. 24 d.P.R. 380/2001

    È indicato nei verbali presupposti quale disposizione asseritamente violata per l’esercizio dell’attività in locali ritenuti privi della prescritta agibilità ai fini commerciali; l’ordinanza cautelare non definisce la fondatezza della contestazione.

  • art. 26 l.r. Campania n. 7/2020

    È indicato nei verbali come disposizione relativa all’esercizio dell’attività commerciale senza la prescritta autorizzazione amministrativa; la questione è stata rinviata alla fase di merito.

  • art. 145 l.r. Campania n. 7/2020

    È richiamato nei verbali quale disposizione sanzionatoria della violazione dell’art. 26; l’ordinanza non si pronuncia definitivamente sulla legittimità della sanzione o dell’ordinanza comunale.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento di cessazione immediata di un’attività commerciale e di chiusura dei locali richiede approfondimenti propri della fase di merito, il giudice cautelare può sospenderne l’efficacia ove il bilanciamento degli interessi e l’assenza di elementi contrari rendano opportuno conservare la situazione di fatto esistente.
  • La sospensione cautelare può estendersi anche agli atti connessi di decadenza dell’agibilità e della SCIA commerciale, quando tali atti costituiscano il presupposto o l’effetto del provvedimento di cessazione dell’attività.
  • La prosecuzione temporanea di un’attività commerciale già avviata può essere consentita in sede cautelare per evitare la modificazione della situazione di fatto nelle more dell’approfondimento definitivo della controversia, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaAgibilità e certificazioniSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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