Cassazione Penale, Sentenza n. 1836/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Toscani impugna la conferma della condanna pronunciata in appello e in primo grado per bancarotta semplice documentale (capo a) e per bancarotta semplice per aggravamento del dissesto per omessa tempestiva richiesta di fallimento (capo b). Contestava: 1) l'imputabilità del reato di aggravamento del dissesto, sostenendo di non essere amministratore nel periodo rilevante (assunse la qualifica dopo la chiusura dell'esercizio 2011) e di non poter essere ritenuto responsabile per le iniziative imprenditoriali ritenute inidonee, oltre a sostenere che le iniziative di gennaio 2014 erano tempestive rispetto alla crisi emersa nel 2013; 2) il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. per il reato documentale, lamentando che la gravità del danno era stata confusa con il diverso reato di aggravamento del dissesto e che il passivo fallimentare non può costituire misura del danno per la tenuità; 3) l'erronea valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e l'aggravante della pluralità di condotte di bancarotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la motivazione delle decisioni di merito che hanno ritenuto provato il ritardo volontario e consapevole dell'imputato nel porre rimedio alla grave situazione patrimoniale della fallita, l'adozione di iniziative imprudenti e inidonee a generare flussi positivi di cassa, nonché l'utilizzo di artifici (fatture per presunti crediti inesigibili) per occultare la reale situazione. Ha rilevato l'aggravamento del dissesto, un passivo di circa 250.000 euro nella breve gestione del ricorrente e la pervicacia nella prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale sociale. Ha ritenuto infondati i rilievi sulla particolare tenuità, richiamando la valutazione integrata della gravità della condotta, le omissioni contabili rilevanti e il profilo di ripetizione/abitudine connesso a fallimenti di altre società a lui riconducibili. Ha inoltre respinto il motivo relativo al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, ritenendo congrua la dosimetria delle pene. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 224 l. fallimentare
Norma riferita alla bancarotta: la Corte l'ha applicata congiuntamente all'art. 217 per qualificare la fattispecie di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, ritenendo configurata laddove vi sia deterioramento della situazione economico‑finanziaria conseguente a colpa grave o omissione consapevole.
art. 217 l. fallimentare (comma primo, n. 4 e comma secondo)
Individua le condotte rilevanti per la bancarotta da aggravamento del dissesto; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la mancata tempestiva richiesta di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) è punibile se dovuta a colpa grave desumibile da omissioni consapevoli e pervicaci.
art. 131‑bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha affermato che la valutazione è "integrata, complessa e congiunta" e non può essere riconosciuta quando la condotta presenti oggettiva gravità, omissioni contabili rilevanti, danno non modesto o profili di ripetizione/abitudine.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 5, n. 27634 del 30/5/2019, Bernardi; Sez. U., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj; altresì pronunce indicate: Sez. 5, n. 18108 del 12/3/2018, Sez. 5, n. 38077 del 15/7/2015, Sez. 5, n. 43414 del 25/9/2013)
Le pronunce sono state richiamate per interpretare i presupposti di responsabilità per l'omessa tempestiva richiesta di fallimento (colpa grave desumibile da omissione consapevole), per la corretta applicazione dell'art. 131‑bis (valutazione complessa) e per i criteri ermeneutici relativi al nesso tra condotte e aggravamento del dissesto.
Massime di principio
- Il ritardo nella richiesta di fallimento è sanzionabile se non è mero ritardo ma espressione di colpa grave, desumibile da condotte consapevoli e pervicaci che aggravano il dissesto.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e integrata: non è applicabile quando la condotta ha carattere oggettivamente grave, vi sono omissioni contabili significative o profili di ripetizione/abitudine.
- La qualifica formale di amministratore non esclude la responsabilità se il soggetto ha esercitato di fatto il controllo o ha adottato decisioni gestionali che hanno determinato l'aggravamento del dissesto.
- L'utilizzo di artifici contabili o fatture per esporre crediti inesigibili è elemento sintomatico di consapevolezza e volontà di occultare la reale situazione patrimoniale, rafforzando la responsabilità penale.
- Il giudizio di bilanciamento fra attenuanti e aggravanti è rimesso ampiamente alla valutazione del giudice di merito e viene sindacato in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o insufficiente; una motivazione anche sintetica è valida se ricavabile dal contesto.
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