Sentenza del 04/08/2017 n. 19561 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'avviso di accertamento fondato su una verifica della Guardia di Finanza, con cui era stata contestata l'indebita detrazione dell'IVA indicata in due fatture emesse da CE.DI. Campania s.r.l. La CTR aveva ritenuto che i pagamenti non riguardassero effettive prestazioni di appalto, ma un finanziamento erogato dalla N. Bros alla società collegata per la costruzione di un capannone industriale. La ricorrente sosteneva, tra l'altro, che il rapporto fosse realmente commerciale, che l'IVA fosse detraibile, che l'avviso fosse carente di motivazione e che fossero state applicate erroneamente norme civilistiche sui finanziamenti dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e sei i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione non individuasse uno specifico fatto storico decisivo omesso, che le doglianze sulla detrazione IVA fossero incongruenti perché la questione riguardava la causa del pagamento e non il momento di fatturazione, e che le contestazioni sull'avviso di accertamento non rispettassero il principio di autosufficienza, non riportando il contenuto essenziale dell'atto. La sentenza della CTR è rimasta quindi ferma: l'operazione è stata qualificata come finanziamento esente da IVA e l'imposta non è stata considerata detraibile. La società è stata condannata al pagamento di 7.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10
operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto
Il finanziamento individuato come causa effettiva dei pagamenti è stato qualificato come operazione esente da IVA; di conseguenza, l'IVA indicata nelle fatture non era detraibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6
La norma disciplina il momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA, ma la Corte ha ritenuto che tale questione fosse estranea al caso, incentrato sulla natura effettiva dell'operazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Il diritto alla detrazione nasce quando l'imposta diviene esigibile, ma presuppone che l'IVA sia riferita a un'operazione che consenta la detrazione; non opera quindi per un'operazione di finanziamento esente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La contestazione della motivazione dell'avviso di accertamento deve essere adeguatamente documentata nel ricorso per cassazione, mediante la trascrizione delle parti rilevanti dell'atto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile dal D.L. n. 83 del 2012
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
In cassazione non è più sufficiente lamentare una motivazione insufficiente: occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, che sia stato completamente omesso. Sono rilevabili solo anomalie motivazionali gravi, come la motivazione apparente o incomprensibile.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: deve riportare o riprodurre indirettamente, indicando con precisione dove reperirlo, il contenuto degli atti e dei documenti indispensabili per valutare la censura.
Art. 2467, comma 2, c.c.
La disposizione sui finanziamenti dei soci e sulla postergazione del loro rimborso è stata ritenuta non pertinente alla qualificazione tributaria dell'operazione oggetto della controversia.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini IVA conta la causa effettiva dell'operazione, non soltanto la forma contrattuale o la descrizione riportata nelle fatture. Se i pagamenti sono sostanzialmente finanziamenti, l'IVA esposta può essere indetraibile anche quando le fatture formalmente richiamano prestazioni di servizi.
- La natura fittizia o diversa da quella dichiarata di un appalto può essere desunta da elementi presuntivi convergenti, come l'identità dei soci, la non operatività della società incaricata e l'assenza di personale, attrezzature o mezzi necessari per eseguire i servizi.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o definire insufficiente la motivazione: occorre individuare un preciso fatto storico decisivo completamente omesso oppure una grave anomalia motivazionale.
- La violazione di legge riguarda l'errata interpretazione della norma, mentre la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi probatori riguarda, nei limiti molto restrittivi ammessi, il vizio motivazionale. Confondere i due piani può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Il principio di autosufficienza impone di riportare nel ricorso per cassazione il contenuto essenziale degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure, indicando anche dove siano stati prodotti. Un semplice riassunto può non essere sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di merito resta efficace e il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
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