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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29864/2020 del 30/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR di Bologna che aveva ritenuto retroattive le norme a tutela della ruralita' e aveva accolto il ricorso del contribuente; il Comune deduceva, in particolare, l'omesso esame da parte della CTR di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (diniego di riconoscimento della ruralita' datato 1.8.2014) e, in via subordinata, la violazione dell'art. 2 comma 5‑ter d.l. 102/2013 in ordine agli effetti retroattivi della annotazione catastale rispetto agli anni contestati (2005-2009).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo per omesso esame di documento decisivo: la CTR non ha menzionato né valutato il provvedimento di diniego di riconoscimento della ruralita' emesso dall'Agenzia delle Entrate, il quale porta a escludere la sussistenza dei requisiti di ruralita' per gli immobili in contestazione. Applicando il principio secondo cui la ruralita' fiscale dipende dalla formale qualificazione catastale (categorie A/6 o D/10), la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso del contribuente (ossia ha dato ragione al Comune). Ha compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Regole di legittimita' sulla denuncia dell'omesso esame di fatti o documenti decisivi (n.5) e sulla violazione di norme di diritto (n.3); la Corte ha ritenuto fondato il motivo per omesso esame documento decisivo ai sensi dell'art.360 comma 1 n.5.

  • art. 2, comma 5‑ter, d.l. 102/2013

    Norma che disciplina gli effetti temporali della annotazione catastale relativa alla ruralita'; la CTR era stata chiamata a valutare l'ambito temporale degli effetti ma la Corte ha ritenuto assorbita la questione dopo l'accertamento che mancava la qualifica catastale

  • art. 7, comma 2‑bis, d.l. 70/2011 conv. L. 106/2011

    Riferimento normativo invocato in relazione al procedimento di variazione catastale e agli effetti delle annotazioni negli atti catastali.

  • D.L. n. 557/1993, art. 9 (conv. L. n. 133/1994)

    art. 9 D.L. 557/1993 conv. L.133/1994

    Norme originarie che individuano i requisiti di ruralita' ai fini catastali; la giurisprudenza richiamata stabilisce che la ruralita' ai fini fiscali dipende dalla attribuzione catastale (A/6 o D/10).

  • D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1‑bis (conv. L. 14/2009)

    art. 23 comma 1‑bis D.L. 207/2008 conv. L.14/2009

    Norma collegata all'esenzione ICI per immobili rurali nella quale si inserisce il principio che il classamento catastale e' determinante per l'esenzione.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a)

    art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 504/1992

    Riferimento normativo relativo alla materia fiscale degli immobili; usato nel quadro normativo richiamato dalla Corte per collegare il classamento catastale all'esenzione.

  • art. 384 c.p.c.

    Predisposizione che consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito senza rinvio quando l'accertamento di fatto non sia necessario; applicata per decidere sul rigetto del ricorso del contribuente sulla base del provvedimento amministrativo.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Cass. Sez. U. n.18565/2009; Cass. nn. 7102/2010; 8845/2010; 20001/2011; 19872/2012; 5167/2014

    Principio consolidato secondo cui la ruralita' fiscale e' determinata dalla classificazione catastale (A/6 o D/10) e non dalla concreta attivita' svolta nel fabbricato; chi contesta il classamento deve impugnare la relativa attribuzione catastale.

Massime di principio

  • La ruralita' fiscale si determina principalmente in base al classamento catastale (categorie A/6 o D/10): l'assenza di tali categorie e il diniego amministrativo alla qualifica comportano la mancata applicazione dell'esenzione per tutte le annualita' contestate.
  • Un provvedimento amministrativo di diniego al riconoscimento della ruralita' e' documento decisivo: il giudice deve esaminarlo e motivare la sua valutazione; l'omesso esame puo' dar luogo a cassazione favorevole alla parte che lo ha depositato.
  • Chi ritiene di non essere soggetto a imposta per presunta ruralita' deve impugnare specificamente l'attribuzione della categoria catastale; in assenza di impugnazione il classamento rimane determinante.
  • Le questioni di retroattivita' degli effetti catastali (es. regole dei cinque anni) possono essere rilevanti, ma perdono efficacia se e' accertato che non esisteva formalmente la qualifica catastale richiesta per l'esenzione.
  • In sede di legittimita' la Corte puo' decidere nel merito senza rinvio quando la questione richieda soltanto l'applicazione giuridica di un provvedimento documentale gia' acquisito al fascicolo (art. 384 c.p.c.).
  • Sul piano processuale, la parte che non fa valere o che non deposita documenti decisivi corre il rischio che la decisione di merito venga ribaltata in cassazione; il giudice di merito deve esplicitamente considerare e motivare sui documenti rilevanti.

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