Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26255/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giovanni Giammaria ha impugnato per omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Girolamo Giammaria ha dedotto l'estinzione del reato per sopravvenuto regime di procedibilità a querela (d.lgs. 10/10/2022, n.150) e per la remissione della querela da parte della persona offesa, richiamando l'art. 152 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tardivo il ricorso di Girolamo (termine scaduto 9/12/2022) e tempestivo quello di Giovanni (proposto il 6/12/2022). È emersa la remissione della querela da parte della persona offesa il 30/01/2023, accettata da Giovanni tramite procura. Il Giudice di legittimità ha ritenuto che la remissione, intervenuta in pendenza del ricorso tempestivo di Giovanni e ritualmente accettata, ha estinto il reato e pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giovanni. Ha quindi esteso gli effetti estintivi anche a Girolamo ai sensi degli artt. 155 cod. pen. e 587 cod. proc. pen., pur essendo il suo ricorso tardivo, perché la remissione non era stata ricusata e investiva i fatti oggetto del procedimento. Infine, ha posto le spese processuali a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla riforma parziale operata dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata; contestualizza il tipo di decisione di merito impugnata.

  • art. 61 nn. 5 e 7 cod. pen.

    Aggravanti richiamate nella condanna di primo grado (esposizione alla pubblica fede e recidiva reiterata specifica) utilizzate per la determinazione della pena.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento alla dedotta omissione motivazionale circa eventuali cause di proscioglimento; il ricorso di Giovanni lamentava questa omissione, ma la questione è stata risolta con l'estinzione del reato per remissione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato dal ricorrente Girolamo come causa del sopravvenuto regime di procedibilità a querela; il giudice ha comunque fondato la decisione sull'effetto estintivo della remissione della querela.

  • art. 152 cod. pen.

    Norma invocata in relazione all'estinzione del reato per remissione della querela; il principio dell'estinzione è stato applicato dalla Corte di legittimità.

  • art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma che fissa il termine di 15 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione; utilizzata per dichiarare tardivo il ricorso di Girolamo e tempestivo quello di Giovanni.

  • art. 155, secondo comma, cod. pen.

    Principio secondo il quale la remissione fatta a favore di uno solo fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti; utilizzato per giustificare l'estensione dell'effetto estintivo ai coimputati.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per estendere gli effetti della dichiarazione di estinzione del reato nei confronti dei coimputati, anche se questi non hanno impugnato o hanno proposto ricorso tardivo, quando le condizioni di estensione sussistono.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sulla liquidazione delle spese processuali; applicata per porre le spese a carico dei querelati.

Massime di principio

  • La remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, se il ricorso è stato tempestivamente proposto da almeno uno degli imputati.
  • L'effetto estintivo della remissione può estendersi ai coimputati ai sensi dell'art. 155 cod. pen.; tale estensione può essere dichiarata in sede di legittimità anche rispetto a coimputati che non hanno impugnato o che hanno proposto ricorso tardivo, purché la remissione investa tutti i fatti del procedimento e non sia stata ricusata.
  • La tempestività del ricorso resta un requisito essenziale: la remissione non salva un ricorso individualmente tardivo, ma se almeno un ricorso è tempestoso la dichiarazione di estinzione può produrre effetti estensivi sugli altri imputati nelle condizioni previste dalle norme citate.
  • In casi simili è fondamentale verificare le date esatte (pronuncia della sentenza, termine per la cassazione, data della remissione) e se la remissione sia stata formalmente accettata; la volontà del querelante e l'atto di accettazione del difensore sono elementi decisivi per l'efficacia estintiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.