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Sentenza

Sentenza del 18/06/2019 n. 16256 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato, tramite estratto di ruolo, una cartella relativa a IRPEF, IRAP e IVA per il 2003, per complessivi 68.177,50 euro, sostenendo che la cartella non gli fosse stata validamente notificata. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, limitandolo alla propria carenza di legittimazione passiva, mentre Equitalia, che aveva interesse a contestare la nullità della notifica, non aveva impugnato tempestivamente la sentenza. In Cassazione il contribuente ha quindi dedotto, principalmente, che l'appello dell'Agenzia non potesse estendere i propri effetti alla posizione dell'agente della riscossione e che si fosse formato il giudicato interno sulla mancata notifica della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che l'effetto devolutivo dell'appello dell'Agenzia delle Entrate era circoscritto alla questione della propria legittimazione passiva e non poteva giovare a Equitalia, che non aveva autonomamente impugnato la sentenza di primo grado. Si era quindi formato il giudicato interno sulla nullità o mancata notifica della cartella. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 100 c.p.c.

    Rileva ai fini dell'interesse ad agire e a impugnare; la Corte ha riconosciuto che ciascuna parte del giudizio di primo grado poteva impugnare la sentenza, ma ciascuna doveva farlo autonomamente per le questioni che la riguardavano.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte; il motivo è stato ritenuto assorbito dopo l'accoglimento del primo.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. La relativa contestazione è stata considerata coperta da giudicato interno perché l'agente della riscossione non aveva impugnato tempestivamente la decisione di primo grado.

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, comprese quelle richiamate dal contribuente per contestare la validità della notifica della cartella.

  • Art. 140 c.p.c.

    Riguarda la notificazione in caso di irreperibilità relativa. È stato invocato in relazione alle formalità necessarie per rendere valida la notifica della cartella.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito della memoria illustrativa in Cassazione, utilizzata dal ricorrente per ribadire le proprie argomentazioni.

  • Cass. Sezioni Unite n. 19704 del 2 ottobre 2015

    È richiamata per la questione dell'impugnabilità della cartella e del ruolo conosciuti tramite estratto di ruolo; la sopravvenienza di tale pronuncia ha contribuito alla compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado coinvolge più parti autonome, ciascuna parte deve proporre una propria impugnazione per contestare i capi della decisione che la riguardano; l'impugnazione di una parte non si estende automaticamente alle altre.
  • L'appello produce un effetto devolutivo limitato alle questioni effettivamente contestate. Se l'appellante contesta solo la propria legittimazione passiva, non può riaprire anche il merito della pretesa tributaria o della notificazione per conto di un'altra parte.
  • Se la parte direttamente interessata non impugna tempestivamente un capo della sentenza, su quel capo può formarsi il giudicato interno, rendendolo non più discutibile nei gradi successivi.
  • Nelle controversie sulla riscossione è importante distinguere il ruolo dell'ente impositore da quello dell'agente della riscossione: le contestazioni relative alla notifica della cartella e agli atti propri della riscossione possono richiedere l'impugnazione da parte dell'agente competente.
  • La mancata o invalida notificazione della cartella può incidere sulla validità della pretesa azionata, ma la valutazione deve essere effettuata alla luce delle norme applicabili e degli orientamenti giurisprudenziali vigenti al momento della controversia.
  • La Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito quando accoglie un motivo e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.

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