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Sentenza

Sentenza del 26/04/2018 n. 502 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Attività illecita - Indagini finanziarie - Accertamento - Prelevamenti dai conti correnti delle società oggetto di estorsione - Prova della destinazione di tali somme - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Agenzia delle Entrate non può fondarsi esclusivamente sull’esistenza dei prelevamenti dai conti correnti delle società estorte. Anche in presenza di un processo verbale di constatazione, l’Amministrazione deve dimostrare in modo effettivo che le somme siano state ricevute dal contribuente e siano a lui imputabili. In mancanza di tale prova sulla destinazione delle somme, l’accertamento non risulta adeguatamente giustificato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’accertamento si fondava su un processo verbale di constatazione che rilevava prelevamenti dai conti correnti di società vittime di estorsione, ritenendo tali somme riconducibili al contribuente quale provento di un’attività illecita. Il contribuente contestava però che i prelevamenti bancari dimostrassero, da soli, la sua effettiva ricezione delle somme. La questione riguardava quindi l’onere dell’Amministrazione finanziaria di provare non soltanto l’esistenza dei prelevamenti, ma anche la concreta destinazione e disponibilità delle somme in capo al contribuente.

Massime di principio

  • Nelle indagini finanziarie, la rilevazione di prelevamenti o movimentazioni sui conti di terzi non dimostra automaticamente che le somme siano state incassate dal contribuente sottoposto ad accertamento.
  • L’Amministrazione finanziaria deve provare il collegamento concreto tra la movimentazione bancaria, il contribuente e la sua effettiva disponibilità delle somme.
  • Il processo verbale di constatazione costituisce un elemento probatorio rilevante, ma non esonera l’Agenzia delle Entrate dall’onere di dimostrare la destinazione delle somme e la loro imputabilità fiscale.
  • Quando le movimentazioni derivano da attività illecite o da pagamenti estorsivi, occorre distinguere tra l’esistenza del prelievo e la prova che il contribuente abbia ricevuto il relativo importo.
  • In situazioni analoghe, un accertamento basato su presunzioni bancarie può essere contestato se manca una ricostruzione specifica, coerente e documentata della ricezione delle somme da parte del soggetto accertato.

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