Cassazione Penale, Sentenza n. 40405/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi, proposti separatamente, impugnano la conferma parziale della condanna per lesioni volontarie aggravate nei confronti di entrambi i Tosto. Tosto Orazio ha articolato tre motivi: (1) vizi di motivazione sulla responsabilità, deducendo un presunto travisamento delle dichiarazioni dei testi D'Arma e Burgio; (2) censura sulla valutazione della prova relativa alla deposizione di Fraglica Francesco, padre della vittima, in particolare sull'effettivo riconoscimento dell'imputato; (3) doglianze sull'applicazione della recidiva e sulla denegata conversione della pena ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981 nonostante la sospensione condizionale. Tosto Vincenzo ha proposto due motivi: (1) vizi di motivazione per eccessiva valorizzazione della deposizione di Fraglica Francesco; (2) identica doglianza sulla conversione della pena ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso in modo distinto per i due ricorrenti. Per Tosto Orazio: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile (il travisamento denunciato era assertivo e non documentato), mentre il secondo è stato ritenuto fondato perché la motivazione della Corte d'appello non chiariva se Fraglica avesse effettivamente identificato il figlio di Tosto Vincenzo oppure si fosse limitato a un'ipotesi; per questo la sentenza è stata annullata limitatamente alla posizione di Orazio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio (il terzo motivo è assorbito). Per Tosto Vincenzo: il ricorso è stato rigettato nel suo complesso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità (assenza di puntuale indicazione o produzione delle deposizioni allegedly travisate) e il secondo è stato ritenuto infondato: la Corte ha chiarito che non c'è incompatibilità logica tra la concessione della sospensione condizionale della pena e il diniego della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981, trattandosi di istituti con funzioni diverse. Conseguentemente il ricorrente Vincenzo è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 53 L. n. 689/1981
La Corte ha interpretato l'art. 53 come norma diversa rispetto all'istituto della sospensione condizionale della pena: la sostituzione della pena (art. 53) richiede una valutazione del disvalore del fatto, mentre la sospensione condizionale è una prognosi sul futuro comportamento; pertanto il diniego della sostituzione non è incompatibile con la concessione della sospensione condizionale
regole sulla motivazione e sulla valutazione della prova (principi giurisprudenziali)
La Corte ha richiamato il principio per cui i motivi d'impugnazione che deducono travisamento della prova devono essere documentati e confrontati puntualmente con la motivazione impugnata; censure generiche o assertive sono inammissibili. Se la motivazione è ambigua su un elemento decisivo (es. riconoscimento di persona), ciò legittima l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio
Massime di principio
- Se si impugna una sentenza per travisamento delle dichiarazioni testimoniali è necessario indicare e/o allegare le deposizioni contestate e spiegare in che cosa la motivazione sia contraddittoria o equivocata; censure generiche saranno dichiarate inammissibili
- Quando la motivazione del giudice è ambigua su un elemento decisivo (ad es. se un testimone ha effettivamente identificato l'imputato), il giudice di legittimità può annullare la pronuncia limitatamente alla posizione interessata e disporre il rinvio per un nuovo esame
- La concessione della sospensione condizionale della pena e il diniego della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981 possono coesistere: il primo è una prognosi sul futuro comportamento, il secondo è una valutazione del disvalore del fatto
- Le controversie relative alla valutazione della prova devono essere affrontate con argomentazione concreta e comparazione delle dichiarazioni; solo una motivazione chiara e congrua sul punto evita l'annullamento
- In sede di appello e di legittimità, l'onere di precisazione dei motivi gravita sul ricorrente: evitare formulazioni vaghe o non corroborate documentualmente per non incorrere in inammissibilità
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