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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8.1.2025, n. 9.

Giustizia amministrativa202501407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8 gennaio 2025, n. 9, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8 gennaio 2025, n. 9, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 3.000, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito al saldo. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle sei annualità. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con un termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, di fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue una sentenza esecutiva e, dalla notificazione del titolo, è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo può ordinare l'ottemperanza fissando un termine perentorio per provvedere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine giudiziale può imporre all'amministrazione l'adozione dell'atto e lo svolgimento dell'attività materiale necessari a dare integrale esecuzione al comando contenuto nel giudicato, compreso l'accredito delle somme dovute.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, indicando il soggetto competente e il termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata per ciascun giorno di ritardo, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'ottemperanza e cessazione al momento dell'esecuzione o dell'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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