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Sentenza

Sentenza n. 791/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento adottato in data 22/09/2022 dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di San Nicola La Strada (CE) con il quale si comminava la revoca della Denuncia di Inizio Attività di Commercio all’Ingrosso per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari nei locali siti in via -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202204538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca della Denuncia di Inizio Attività di Commercio all’Ingrosso per l’esercizio dell’attività in un immobile comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Nicola La Strada con cui era stata revocata la Denuncia di Inizio Attività relativa al commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari. Nel corso del giudizio, la società ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dalla sopravvenuta e non prevedibile emissione di provvedimenti penali concernenti misure di prevenzione, non definitivi ma potenzialmente idonei a rendere ininfluente la decisione sul provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la rinuncia non era stata notificata all’Amministrazione almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84 c.p.a. Tuttavia, ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia irrituale, valutata quale comportamento univoco della parte ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dimostrasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

    La rinuncia rituale richiede il rispetto delle formalità previste dalla norma, inclusa la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. In assenza di tali formalità, la dichiarazione non consente di pronunciare l’estinzione per rinuncia, ma può essere valutata come elemento univoco della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, ed anche dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La disposizione consente di attribuire rilevanza anche a una rinuncia irrituale quale comportamento univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    La sopravvenuta carenza di interesse, dimostrata dalla dichiarazione di rinuncia irrituale, comporta una pronuncia di improcedibilità.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Non trova applicazione perché la rinuncia non ha rispettato le formalità dell’art. 84 c.p.a.; pertanto non è stata dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio se non rispetta le formalità previste dall’art. 84 c.p.a., tra cui la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
  • Anche una rinuncia irrituale può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come comportamento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, conseguentemente, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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