Cassazione Penale, Ordinanza n. 03938/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di concreta specificità e pertinenza censoria. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello lamentando la mancata esclusione della recidiva. La censura era formulata in modo generico: non indicava le ragioni concrete per cui la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa, né confrontava specificamente le argomentazioni della decisione impugnata. La Corte rileva anche che lo stesso motivo di appello era generico sul punto, con conseguente inammissibilità originaria dell'impugnazione per difetto di specificità.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La questione devoluta riguardava la recidiva, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione; si limita a rilevare la genericità del motivo di ricorso che ne chiedeva l'esclusione.
art. 591 c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando difetta di specificità dei motivi.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione, come l'appello, deve contenere censure specifiche e pertinenti rispetto alle ragioni della decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'appello e il ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non espongono in modo chiaro e argomentato le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata.
- La deduzione relativa alla recidiva deve essere sorretta da censure concrete e puntuali; una mera affermazione di segno contrario è insufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- Se il motivo di appello è già generico, il successivo ricorso per cassazione che riproduca la stessa genericità resta inammissibile per mancanza di autonoma specificità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03866/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03888/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03891/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03903/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03905/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →