Cassazione Penale, Sentenza n. 17356/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Binetti, dirigente del settore tecnico del Comune di Molfetta e R.U.P. dei lavori per il nuovo porto di Molfetta, impugnava l'ordinanza che aveva ripristinato una misura interdittiva di sospensione dall'esercizio di pubblici uffici e del divieto di esercitare attività professionale per 12 mesi. Era indagato per concorso in reati previsti dagli artt. 110, 356 e 640 c.p. (truffa) e altri reati collegati alla fornitura di materiale non idoneo per la costruzione del porto. Il difensore deduceva: assenza di obbligo giuridico diretto di intervento da parte del R.U.P. rispetto alle informative del suo supporto tecnico; altri soggetti (direttore lavori, direttore operativo, ispettori, ecc.) erano per legge preposti ai controlli e non avevano segnalato criticità; mancanza di dolo o di responsabilità collegiale in ordine alla frode; insufficienza e sproporzione della misura cautelare e inesistenza del pericolo di recidiva, anche alla luce di atti successivi (decreto sindacale di riassegnazione dei compiti). Contestava inoltre l'applicazione di norme richiamate dal Tribunale e chiedeva annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze attinenti alla valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari costituiscano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se non nella forma di vizio di motivazione manifesto (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.). Il Tribunale del Riesame aveva motivato in modo congruo la sussistenza di gravi indizi a carico di Binetti (informative del supporto tecnico, invio di fotografie, comunicazioni della Commissione di Collaudo, autorizzazione di subappalto nonostante difformità, ecc.) e la necessità della misura interdittiva. I documenti prodotti successivamente al provvedimento impugnato (decreto sindacale) non erano ammissibili in Cassazione come prova nuova. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la difesa contestava un concorso colposo e doloso ma il Tribunale aveva ritenuto sussistere elementi per il concorso contestato
art. 356 cod. pen.
articolo relativo ai delitti colposi in imprese o servizi pubblici; il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine a condotte omissive e di gestione relative ai controlli sui materiali
art. 81, comma finale, cod. pen.
riferito in relazione alla partecipazione e alla pluralità di condotte nel reato; la difesa negava contatti e profitti riconducibili al ricorrente
art. 640, comma 2, n.1 cod. pen.
riferimento alla truffa aggravata; la difesa contestava l'esistenza di elementi indiziari che dimostrassero condotte finalizzate alla truffa
art. 31 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016
richiamato dal Tribunale nel valutare gli obblighi e le responsabilità degli operatori nella gestione degli appalti; la difesa ne ha sostenuto la non idoneità a creare un obbligo automatico di intervento a carico del R.U.P.
art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.
richiamato per affermare il limite del sindacato in Cassazione: le doglianze sulla valutazione dei grav i indizi e delle esigenze cautelari sono ammissibili solo se integrano vizio di motivazione manifesto
art. 273 cod. proc. pen. (comma 1-bis, commi 3 e 4 richiamati)
richiamato nelle argomentazioni sulla soglia probatoria per l'adozione delle misure cautelari: per la misura cautelare personale è sufficiente la qualita' della probabilita' (gravi indizi), non gli standard del giudizio di merito previsti dall'art. 192 co.2
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
citato per distinguere il diverso standard probatorio richiesto per il giudizio di merito (precisione e concordanza degli indizi) rispetto alla fase cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
norma invocata per la condanna alle spese processuali della parte che propone il ricorso rigettato
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione di merito sulla sussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari, salvo che le censure configurino un vizio di motivazione manifesta ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.
- Per l'adozione di misure cautelari personali il giudice di merito richiede la qualita' della probabilita' (gravi indizi) e non il livello di prova richiesto per la sentenza di merito (art. 273 rispetto ad art. 192 c.p.p.).
- Documenti o atti sopravvenuti al provvedimento impugnato non sono tipicamente ammissibili in Cassazione come prova nuova; tali elementi devono essere proposti al giudice del merito con apposita istanza.
- La responsabilità omissiva impropria e il ruolo di garante richiedono un'analisi concreta dell'obbligo di intervento, della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento e del nesso causale: non basta l'aver ricoperto una posizione di garanzia per affermare automaticamente la colpa.
- La valutazione della necessità e proporzionalità della misura cautelare spetta principalmente al giudice di merito, che gode di un ampio margine di apprezzamento salvo motivazioni illogiche o contraddittorie.
- La mancata adozione di sequestri probatori o di misure investigative aggiuntive non esclude in astratto l'adozione di misure cautelari se, complessivamente, emergono gravi indizi e concrete esigenze di tutela.
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