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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7973 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero di maggiori dazi doganali e IVA relativi all'importazione di banane negli anni 1998-2000. L'Agenzia delle Dogane aveva ritenuto C. Italia S.p.A. obbligata in solido, poiché le importazioni beneficiavano di certificati AGRIM falsi e la società sarebbe stata coinvolta nella frode, anche tramite i rapporti con SO. S.r.l. La ricorrente contestava principalmente la decadenza dell'Ufficio dal potere di revisione, sostenendo che il procedimento penale non fosse idoneo a interrompere il termine triennale, e censurava inoltre l'esclusione della buona fede, il diniego dello sgravio e l'affermazione della sua partecipazione alla frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, stabilendo che l'avvio del procedimento penale interrompe il termine di decadenza solo se, prima della scadenza, sia intervenuta una notitia criminis specifica, idonea a individuare un fatto penalmente rilevante e incidente sul presupposto d'imposta; tale notitia criminis può consistere anche nella relazione OLAF trasmessa all'autorità giudiziaria. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché miravano a contestare valutazioni di fatto sulla partecipazione alla frode utilizzando motivi di violazione di legge o di motivazione non correttamente formulati. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta, in diversa composizione, per verificare la tempestività dell'azione di revisione e regolare le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11

    termine triennale per l'azione di revisione

    Il termine di decadenza può essere interrotto da una notitia criminis intervenuta prima della scadenza, purché essa individui uno specifico fatto illecito penalmente rilevante e idoneo a incidere sul presupposto dell'imposta.

  • Regolamento CE n. 2913/1992, art. 220

    esimente della buona fede

    La mancata contabilizzazione a posteriori dei dazi può essere esclusa quando l'importatore abbia agito in buona fede e l'errore non fosse ragionevolmente riconoscibile; tale esimente non opera se è dimostrata la partecipazione alla frode.

  • Regolamento CE n. 2913/1992, art. 239

    sgravio dei dazi in presenza di circostanze particolari e assenza di frode o negligenza manifesta

    Lo sgravio richiede, tra gli altri presupposti, l'assenza di frode o negligenza manifesta dell'interessato. Nel caso concreto la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto.

  • Regolamento CE n. 2913/1992, artt. 201 e 202

    obbligazione doganale e responsabilità solidale

    La partecipazione alla frode può comportare l'assoggettamento all'obbligazione doganale e la responsabilità solidale per i dazi dovuti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    omesso esame di un fatto decisivo

    Le contestazioni relative alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove devono essere proposte, quando ammissibili, come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non come semplice violazione di legge.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    obbligo di motivazione della sentenza

    La doglianza di motivazione apparente o inesistente non può essere utilizzata per rimettere in discussione una motivazione effettivamente presente, anche se non condivisa dalla parte.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività del recupero di dazi, non è sufficiente accertare che sia stato iniziato un procedimento penale: occorre individuare una notitia criminis specifica, intervenuta prima della scadenza del termine, e verificare il suo collegamento con l'obbligazione tributaria.
  • Una relazione OLAF può costituire notitia criminis idonea a interrompere la decadenza, se contiene elementi concreti su una frode rilevante ai fini doganali e viene trasmessa tempestivamente all'autorità competente.
  • La buona fede dell'importatore e il diritto allo sgravio vengono meno se l'Amministrazione dimostra una partecipazione effettiva alla frode; la mera esistenza di certificati falsi non è però automaticamente sufficiente a provare tale partecipazione.
  • In cassazione è essenziale distinguere tra errori di diritto e contestazioni sull'accertamento dei fatti: le valutazioni sulle prove e sulla partecipazione alla frode non possono essere riproposte come generica violazione di legge.
  • In caso di fusione per incorporazione, la società incorporante risponde dei debiti tributari della società incorporata, ma la propria eventuale inconsapevolezza non elimina fatti e responsabilità già riferibili alla società originaria.

Testo integrale

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