Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 10798/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento ​​- del provvedimento del 25 marzo 2026 della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici di esclusione del ricorrente per inidoneità (“Alterazione della composizione corporea P.B.F. 24,8%” ai sensi dell’art. 3, comma 1, riferimento Tabella “A” del D.P.R. 207 del 17 dicembre 2015), notificato al medesimo in pari data a mani; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla predetta Commissione, sulla cui base è stato formulato il giudizio di inidoneità; - del bando del concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle forze armate, pubblicato con D.C.P. 22 aprile 2025 – procedura riservata ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate (Codice: VFP2025) per esame e titoli, per un’aliquota di n. 2059 posti, ai sensi dell’articolo 703 del d.lgs n. 66 del 2010;​

Giustizia amministrativa202605616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per alterazione della composizione corporea, con impugnazione anche degli atti della Commissione e del bando

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 25 marzo 2026 con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici lo ha dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nella procedura riservata ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, ritenendo sussistente un'alterazione della composizione corporea, indicata in una percentuale di massa grassa del 24,8%, ai sensi dell'art. 3, comma 1, con riferimento alla Tabella A del d.P.R. 207/2015. Sono stati inoltre contestati gli atti, i documenti e i verbali della Commissione, nonché il bando di concorso. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti. Il ricorrente ha prodotto elementi diretti a contestare l'esclusione e ha annunciato la proposizione di motivi aggiunti avverso la graduatoria della procedura.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di annullamento. Ritenendo necessario acquisire un accertamento tecnico sulla sussistenza della causa di non idoneità, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., incaricando la Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, operante nell'ambito del Comando sanità e veterinaria del Comando logistico dell'Esercito. L'Amministrazione dovrà fornire alla Commissione la documentazione contenente le regole del bando e quelle tecniche applicabili. La verificazione dovrà accertare altezza, peso e valori di massa grassa del ricorrente e concludere se sia presente la causa di non idoneità indicata nell'atto impugnato. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno partecipare con il proprio difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione, con l'eventuale verbale, dovrà essere depositata telematicamente entro il 10 ottobre 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 20 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento, in ragione della natura dei dati relativi alla salute.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Disciplinano la verificazione quale mezzo istruttorio disposto dal giudice amministrativo per acquisire un accertamento tecnico sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 207/2015

    È richiamato quale base normativa della causa di non idoneità relativa all'alterazione della composizione corporea.

  • Tabella A del d.P.R. 207/2015

    È richiamata come parametro tecnico per la valutazione dell'idoneità psico-fisica.

  • art. 703 d.lgs. 66/2010

    È richiamato dal bando quale fondamento della riserva della procedura concorsuale ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato insieme alla disciplina in materia di dati sanitari per giustificare l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione delle categorie particolari di dati personali, inclusi i dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale per inidoneità psico-fisica dipende dalla verifica di parametri corporei o sanitari contestati, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. prima di decidere la domanda di annullamento.
  • La verificazione deve essere affidata a un organismo tecnico individuato dal giudice e deve indicare con precisione i parametri da accertare, le regole tecniche e di bando applicabili, nonché il quesito conclusivo sulla sussistenza della causa di non idoneità.
  • Nello svolgimento della verificazione le parti devono essere previamente avvisate e possono partecipare mediante il difensore e un consulente tecnico di parte; le osservazioni formulate devono essere riportate nel verbale.
  • Quando il provvedimento giurisdizionale contiene o tratta dati relativi alla salute del ricorrente, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.