Cassazione Penale, Sentenza n. 22232/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma in appello della condanna per concorso nel delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) relativo a 55 orologi e avverso la confisca di un caricatore vuoto per pistola. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per mancata indicazione del reato presupposto e confusione fra provenienza da delitto e provenienza da fonte non giustificata; 2) insufficiente prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita); 3) vizio motivazionale rispetto al criterio "oltre ogni ragionevole dubbio"; 4) mancata valutazione favorevole della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 5) illegittimità della confisca del caricatore in quanto la normativa vigente (art. 38 R.D. 18/6/1931 n. 773 come modificato dall'art. 3 d.lgs. 10/8/2018 n. 104) avrebbe eliminato l'obbligo di denuncia per detenzione di taluni caricatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con riguardo ai primi quattro motivi per genericità/aspecificità e per corretta motivazione dei giudici di merito sulla ricettazione (mancata giustificazione del possesso dei 55 orologi; prova logica della provenienza illecita; possibile dolo eventuale). Ha invece accolto il quinto motivo: la statuizione di confisca del caricatore è stata annullata per vizio di diritto e contraddittorietà motivazionale, posto che la normativa di riferimento ha eliminato l'obbligo di denuncia per determinati caricatori e la Corte d'appello non ha dimostrato adeguatamente che la detenzione del caricatore in concreto costituisse reato né la sussistenza dei presupposti per la confisca obbligatoria. La sentenza è annullata soltanto nella parte relativa alla confisca del caricatore e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su quel punto. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità per ricettazione è irrevocabile.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La ricettazione è stata ritenuta configurabile quando il possessore di beni (55 orologi) non fornisce una spiegazione plausibile della loro origine; la provenienza illecita può essere desunta dalla natura e caratteristiche dei beni e dalla mancanza di documentazione.
art. 697 cod. pen.
Il capo relativo alla detenzione del caricatore era stato originariamente contestato, ma in primo grado si era pronunciata assoluzione per mancata prova della conoscenza della norma; la Corte ha rilevato che, alla luce delle modifiche legislative successive, la detenzione di alcuni caricatori non comporta più obbligo di denuncia e quindi non sempre costituisce reato.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità non è stata riconosciuta dai giudici di merito in presenza di una quantità non esigua di beni di provenienza illecita e per la condotta ostativa (tentata fuga, detenzione di oggetti idonei alla commissione di reati).
art. 240 cod. pen. (confisca)
La Corte d'appello aveva ritenuto la confisca obbligatoria anche in assenza di condanna; la Cassazione ha ritenuto che non sussistesse adeguata base normativa e motivazionale per dichiarare obbligatoria la confisca del caricatore specifico, alla luce della disciplina vigente.
art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104
La modifica normativa ha eliminato l'obbligo di denuncia per la detenzione di caricatori con capacità inferiore a determinate soglie; di conseguenza la detenzione di tali caricatori non è automaticamente configurabile come reato e richiede valutazione specifica.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
In primo grado si era pronunziata assoluzione ai sensi di questa disposizione (non luogo a procedere/assoluzione per mancanza di elementi), principio richiamato nella valutazione dell'illiceità della detenzione del caricatore.
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017 Kebe; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019 Failla)
Casi precedenti consolidano il principio che la provenienza illecita del bene può essere desunta dalla natura, caratteristiche e circostanze del possesso senza dover accertare integralmente il delitto presupposto.
Massime di principio
- Il possesso di numerosi beni di valore privi di documentazione e non compatibili con l'attività dichiarata può legittimamente far presumere la loro provenienza illecita se non viene fornita una giustificazione plausibile.
- Per il reato di ricettazione non è necessario che il giudice accerti in ogni dettaglio il delitto presupposto; può essere sufficiente la prova logica desumibile dalle caratteristiche del bene e dalle circostanze.
- Motivi di ricorso generici, aspecifici o che non affrontano criticamente la ratio decidendi della motivazione di merito sono normalmente dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione.
- La confisca richiede una solida base normativa e una motivazione adeguata; se la normativa è mutata (es. eliminazione dell'obbligo di denuncia per taluni caricatori) il giudice deve valutare e motivare se la detenzione integri comunque reato o giustifichi la confisca.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis può essere esclusa per il carattere non esiguo della quantità di beni di provenienza illecita o per condotte ostative quali la fuga o la detenzione di strumenti idonei a commettere reati.
- In fase di impugnazione è cruciale articolare censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di merito; omissioni o vaghezze risultano penalizzanti in Cassazione.
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