Cassazione Penale, Sentenza n. 33660/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 18/02/2025 con cui la Corte di appello di Firenze ha respinto i gravami avverso il decreto del Tribunale di Firenze che applicava a Domenico Vitale la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (anni 3 e mesi 6) e la confisca patrimoniale di beni mobili, immobili e azienda. I ricorrenti deducono omessa o apparente motivazione sulla legittima provenienza dei beni, errata valutazione delle prove testimonali e documentali (anche relative a donazioni per matrimonio e versamenti in contanti dell'impresa), violazione dei criteri di valutazione previsti dal d.lgs. 159/2011, inversione dell'onere della prova, mancata riduzione della confisca alla sola quota ritenuta illecita e uso improprio di indici ISTAT per la determinazione delle spese familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che non emergano violazioni di legge fra quelle consentite in questa sede e che le doglianze attengono a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione nel procedimento di prevenzione. La Corte ha osservato che la Corte d'appello ha esaminato le produzioni difensive sopravvenute e ha condiviso e integrato la motivazione del Tribunale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento; il provvedimento di confisca e le altre misure sono state di fatto confermate dalla dichiarazione di inammissibilita del ricorso.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e al sindacato consentito in sede di prevenzione; la cassazione può valutare solo questioni di legge
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
norma del codice antimafia richiamata in relazione alle misure di prevenzione patrimoniale e ai criteri di applicazione
art. 6 CEDU
richiamato in relazione al diritto a un processo equo e alla esigenza di motivazione, ma non ha portato a prevalere le censure di merito
art. 193, cod. proc. pen.
richiamato in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e ai limiti della loro valutazione in sede di merito
artt. 23 e 24, d.lgs. n. 159/2011
riguardano i criteri per l'accertamento della sproporzione patrimoniale e la confisca per prevenzione; la Corte ha ritenuto corretta la loro applicazione da parte dei giudici di merito
art. 24, comma 1, e art. 26, d.lgs. n. 159/2011
consentono la confisca anche di beni formalmente intestati a terzi quando risulti la disponibilita diretta o indiretta del proposto; la Corte territoriale ha motivato in tal senso
art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
richiamato per il principio che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e ammesso soltanto per violazione di legge
art. 3 ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011)
richiama la limitazione del sindacato in cassazione nel procedimento di prevenzione e conferma che solo violazioni di legge possono essere esaminate
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
citato nel quadro dei limiti del sindacato sulla motivazione in cassazione, ossia impossibilita di dedurre vizi di merito salvo che si tratti di motivazione inesistente o meramente apparente
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e ammesso solo per violazione di legge; le contestazioni di merito sulla valutazione della prova non sono in linea di principio sindacabili in questa sede
- La Corte d'appello puo integrare e riferirsi alla motivazione del provvedimento di primo grado: i due atti insieme formano il corpo argomentativo valutabile in cassazione
- La mancata accettazione delle prove difensive o la diversa valutazione di dichiarazioni rese da persone vicine ai ricorrenti costituiscono valutazioni di merito difficilmente trasformabili in vizio di legge, salvo motivazione inesistente o meramente apparente
- Le dichiarazioni testimoniali senza ulteriori elementi documentali hanno scarso valore probatorio, soprattutto se provenienti da parenti o amici; la difesa deve fornire documentazione diretta per superare la ricostruzione accusatoria
- La contabilità semplificata e i pagamenti in contanti non sono di per se indice di illiceita; occorre documentazione che colleghi quei flussi a proventi illeciti per contrastare la presunzione di sproporzione
- L'utilizzo di indici ISTAT per la determinazione delle spese di sostentamento del nucleo familiare e ammesso dalla giurisprudenza e puo essere legittimamente impiegato per il calcolo della capacita di acquisto
- La confisca per sproporzione puo raggiungere beni intestati a terzi quando risultino elementi concreti di fittizia intestazione o disponibilita diretta/indiretta da parte del proposto; non esiste una confisca preventiva 'a strascico' senza adeguata motivazione
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