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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33660/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 18/02/2025 con cui la Corte di appello di Firenze ha respinto i gravami avverso il decreto del Tribunale di Firenze che applicava a Domenico Vitale la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (anni 3 e mesi 6) e la confisca patrimoniale di beni mobili, immobili e azienda. I ricorrenti deducono omessa o apparente motivazione sulla legittima provenienza dei beni, errata valutazione delle prove testimonali e documentali (anche relative a donazioni per matrimonio e versamenti in contanti dell'impresa), violazione dei criteri di valutazione previsti dal d.lgs. 159/2011, inversione dell'onere della prova, mancata riduzione della confisca alla sola quota ritenuta illecita e uso improprio di indici ISTAT per la determinazione delle spese familiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che non emergano violazioni di legge fra quelle consentite in questa sede e che le doglianze attengono a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione nel procedimento di prevenzione. La Corte ha osservato che la Corte d'appello ha esaminato le produzioni difensive sopravvenute e ha condiviso e integrato la motivazione del Tribunale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento; il provvedimento di confisca e le altre misure sono state di fatto confermate dalla dichiarazione di inammissibilita del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e al sindacato consentito in sede di prevenzione; la cassazione può valutare solo questioni di legge

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    norma del codice antimafia richiamata in relazione alle misure di prevenzione patrimoniale e ai criteri di applicazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione al diritto a un processo equo e alla esigenza di motivazione, ma non ha portato a prevalere le censure di merito

  • art. 193, cod. proc. pen.

    richiamato in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e ai limiti della loro valutazione in sede di merito

  • artt. 23 e 24, d.lgs. n. 159/2011

    riguardano i criteri per l'accertamento della sproporzione patrimoniale e la confisca per prevenzione; la Corte ha ritenuto corretta la loro applicazione da parte dei giudici di merito

  • art. 24, comma 1, e art. 26, d.lgs. n. 159/2011

    consentono la confisca anche di beni formalmente intestati a terzi quando risulti la disponibilita diretta o indiretta del proposto; la Corte territoriale ha motivato in tal senso

  • art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    richiamato per il principio che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e ammesso soltanto per violazione di legge

  • art. 3 ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011)

    richiama la limitazione del sindacato in cassazione nel procedimento di prevenzione e conferma che solo violazioni di legge possono essere esaminate

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    citato nel quadro dei limiti del sindacato sulla motivazione in cassazione, ossia impossibilita di dedurre vizi di merito salvo che si tratti di motivazione inesistente o meramente apparente

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e ammesso solo per violazione di legge; le contestazioni di merito sulla valutazione della prova non sono in linea di principio sindacabili in questa sede
  • La Corte d'appello puo integrare e riferirsi alla motivazione del provvedimento di primo grado: i due atti insieme formano il corpo argomentativo valutabile in cassazione
  • La mancata accettazione delle prove difensive o la diversa valutazione di dichiarazioni rese da persone vicine ai ricorrenti costituiscono valutazioni di merito difficilmente trasformabili in vizio di legge, salvo motivazione inesistente o meramente apparente
  • Le dichiarazioni testimoniali senza ulteriori elementi documentali hanno scarso valore probatorio, soprattutto se provenienti da parenti o amici; la difesa deve fornire documentazione diretta per superare la ricostruzione accusatoria
  • La contabilità semplificata e i pagamenti in contanti non sono di per se indice di illiceita; occorre documentazione che colleghi quei flussi a proventi illeciti per contrastare la presunzione di sproporzione
  • L'utilizzo di indici ISTAT per la determinazione delle spese di sostentamento del nucleo familiare e ammesso dalla giurisprudenza e puo essere legittimamente impiegato per il calcolo della capacita di acquisto
  • La confisca per sproporzione puo raggiungere beni intestati a terzi quando risultino elementi concreti di fittizia intestazione o disponibilita diretta/indiretta da parte del proposto; non esiste una confisca preventiva 'a strascico' senza adeguata motivazione

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