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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12734/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP nei confronti dell'indagato per reati connessi al finanziamento di attività terroristiche (art. 270-sexies cod. pen.), sostenendo: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni e dei tabulati telefonici acquisiti precedentemente a provvedimento di autorizzazione, poiché il primo decreto del GIP aveva ritenuto mancanti indizi; si lamentava che la valutazione della normativa transitoria (art. 1, comma 1-bis, L. n. 178/2021) fosse stata effettuata al momento della utilizzazione e non dell'acquisizione; 2) l'illegittima utilizzazione di sentenze straniere non riconosciute; 3) l'insussistenza della gravità indiziaria circa la destinazione delle somme (anche invii verso parenti) e la prova del dolo specifico; 4) la mancata dimostrazione della attualità e concretezza del pericolo di recidiva ai fini cautelari.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e prive di specifica indicazione della decisività delle questioni sollevate, nonché prive di un confronto puntuale con la motivazione del Tribunale. Sulla utilizzabilità dei tabulati la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale, richiamando la normativa vigente al momento dell'acquisizione (art. 132 d.lgs. n. 196/2003) e la disciplina transitoria dell'art. 1, comma 1-bis, L. n. 178/2021 che consente l'utilizzo dei dati acquisiti anteriormente purché valutati unitamente ad altri elementi di prova; il Tribunale aveva infatti riscontrato altri significativi elementi probatori. La Corte ha altresì confermato la legittimità della considerazione di sentenze straniere non riconosciute come documenti valutabili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. Quanto alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente indicato gli elementi a sostegno della gravità e della concretezza del pericolo, e che il ricorrente non avesse fornito critiche specifiche a tali rilievi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma citata nell'imputazione relativa alla partecipazione a reati plurimi; evocata in relazione al profilo soggettivo dell'azione penale

  • art. 270-quinquies.1 cod. pen.

    Norma richiamata nell'imputazione cautelare (reati connessi al finanziamento di attività terroristiche); censurata dal ricorrente nel quadro della motivazione della misura

  • art. 270-sexies cod. pen.

    Riguarda il terrorismo e i reati connessi; la Corte ha valutato le evidenze investigative riferite a finanziamenti a esponenti di gruppo terroristico

  • art. 272 cod. proc. pen.

    Norma citata tra i mezzi di censura relativi alla formazione della prova; richiamata dal ricorrente ma non sviluppata concretamente

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata nella contestazione difensiva con riferimento alla valutazione delle prove, senza motivazione decisiva secondo la Corte

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sul valore probatorio degli atti e documenti; il ricorrente la richiamava in relazione alle prove prese in considerazione dal Tribunale

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione della prova documentale e strumentale; il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che i documenti, comprese le sentenze estere, possano essere valutati secondo questa regola

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma concernente l'acquisizione e la utilizzazione della prova, evocata tra i motivi di censura

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Richiamata nell'elencazione delle norme contestate, pertinente ai mezzi di prova e alla loro formazione

  • art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003

    Normativa vigente al momento dell'acquisizione dei tabulati: non prevedeva l'intervento dell'autorità giudiziaria per l'acquisizione, richiedendo un decreto motivato del P.M.; la Corte ha confermato la correttezza di riferirsi a tale disciplina per l'acquisizione

  • art. 1, comma 1-bis, L. n. 178 del 2021

    Disciplina transitoria che consente l'utilizzabilità, a carico dell'imputato, dei dati di traffico già acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 132/2021, a condizione che siano valutati unitamente ad altri elementi di prova; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione e rispettata la condizione dei "altri elementi di prova"

  • L. n. 187 del 2021

    Citata nella rubrica normativa richiamata dal ricorrente; la Corte ha fatto riferimento al quadro normativo sovrapposto in materia di acquisizione di dati di traffico

  • Direttive UE n. 58 del 2002 e n. 136 del 2009

    Richiamate dal ricorrente in tema di tutela dei dati e intercettazioni; la Corte non ha ritenuto che il richiamo comportasse l'annullamento dell'ordinanza, considerando la disciplina nazionale e la transizione normativa

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 7, 8, 11, 52)

    Richiamata nella censura inerente la tutela della privacy e dei diritti fondamentali; la Corte ha valutato la compatibilità alla luce della normativa transitoria e della necessità di altri elementi probatori

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella contestazione; citata tra gli strumenti procedurali ma non decisiva secondo la Corte

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella ricostruzione normativa da parte del ricorrente

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di utilizzare atti stranieri come documenti; il Tribunale ha valutato le sentenze straniere alla stregua di documenti valutabili secondo le regole probatorie, approvate dalla Corte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le condanne per ricorsi inammissibili o infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende

Massime di principio

  • I dati di traffico telefonico acquisiti prima di modifiche normative possono essere utilizzati se la disciplina transitoria lo prevede (art. 1, comma 1-bis, L. n. 178/2021) e solo se sono valutati unitamente ad altri elementi di prova significativi; la difesa deve contestare specificamente l'assenza di tali elementi per ottenere l'inutilizzabilità
  • Le segnalazioni generiche o mancanti di indicazione della decisività della questione determinano spesso l'inammissibilità del ricorso: nelle impugnazioni è necessario spiegare in che modo l'errore denunciato abbia inciso sull'esito della decisione impugnata
  • Sentenze straniere non riconosciute possono comunque essere utilizzate come documenti ai fini probatori (art. 234 e art. 192 cod. proc. pen.), purché valutate criticamente e nel complesso del compendio probatorio
  • Per contrastare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari occorre fornire un contraddittorio puntuale e circostanziato che dimostri la mancanza di elementi concreti, l'assenza di dolo specifico o la non attualità del pericolo di recidiva; mere affermazioni resistenziali non sono sufficienti
  • In sede di impugnazione è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito: ripetere le stesse censure senza una critica circostanziata conduce di frequente al rigetto per genericità

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