Cassazione Penale, Sentenza n. 32139/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) emessa dal GIP di Udine: si deduce la violazione dell'art. 69, comma 4, c.p. per avere il giudice, in conformità all'accordo tra le parti, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la diminuente di cui all'art. 62 n.6 c.p. in termini di prevalenza (anziché di equivalenza) sulla recidiva reiterata e specifica, operando così una riduzione di un terzo della pena base in violazione del divieto di bilanciamento previsto nei casi dall'art. 99, comma 4, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene sussista una violazione dell'art. 69 c.p. nell'erroneo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, la censura prospettata dal Procuratore generale non ha efficacemente dedotto l'"illegalità della pena". Richiamando il principio della Sez. U. n. 877/2022 (Sacchettino), la Corte ha precisato che l'illegittimità dei passaggi applicativi dell'art. 69 conduce a una pena meramente "illegittima" quando la sanzione risultante resta nei limiti edittali previsti (artt. 23 e ss., 65 e ss. c.p.). Nel caso concreto la pena pattuita (tre anni e 1.200 euro, sostituita con lavoro di pubblica utilità per 1081 giorni presso la Croce Rossa di Udine) rientrava nei limiti edittali e non era inferiore al minimo rilevante per la fattispecie attenuata; perciò la doglianza, attinente all'erroneità del bilanciamento ma priva di una specifica allegazione di illegalità della pena, era inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento; norma fondamentale del procedimento in cui è intervenuto l'accordo fra parti e che è stato omologato dal GIP
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti tassativi di proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento (solo per specifici motivi: espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza)
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Indica il motivo di ricorso invocato dal Procuratore generale (violazione di legge)
art. 69, comma 4, cod. pen.
Regola il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; il ricorso denunciava la violazione di tale disciplina perché il giudice avrebbe posto le attenuanti in prevalenza sulla recidiva quando la norma non lo consentirebbe nei casi previsti
art. 62, n. 6, cod. pen.
Prevede la diminuente per il risarcimento del danno o per l'adempimento delle obbligazioni di natura riparatoria; nel caso è stata riconosciuta e valorizzata dal GIP
art. 99, comma 4, cod. pen.
Citato in relazione al divieto di determinate forme di bilanciamento fra circostanze in particolari ipotesi; la Corte ha richiamato la norma come contesto normativo che limita il bilanciamento
artt. 23 e segg. e artt. 65 e segg. cod. pen.
Indicati come limiti edittali entro i quali deve rimanere la pena perché sia considerata legale: se la pena concreta resta nei limiti edittali, eventuali errori nel calcolo della sanzione rendono la pena illegittima ma non necessariamente illegale
Sez. U. n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino) - Rv. 283886–01
Sviluppo giurisprudenziale richiamato: distingue tra "illegalità" della pena (quando la sanzione eccede i limiti edittali) e mera "illegittimità" dei passaggi motivazionali o del calcolo della pena; quest'ultima non è idonea, di per sé, a fondare l'annullamento per cassazione se la pena resta nei limiti previsti
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; non ogni vizio di legittimità può essere impugnato.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione di una sentenza di patteggiamento è spesso necessario dimostrare l'"illegalità della pena" (cioè che la pena concreta eccede i limiti edittali): errori nella determinazione della pena che però mantengono la sanzione entro i limiti previsti producono solo illegittimità e non sufficiente motivo di annullamento.
- Se si contesta il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.), il ricorrente deve evidenziare come l'errore abbia determinato una pena concretamente illegale (es. superiore al massimo o inferiore al minimo edittale applicabile); altrimenti la censura rischia di essere inammissibile.
- Nelle ipotesi di patteggiamento è utile calcolare e documentare chiaramente i limiti edittali applicabili (minimo/max) e mostrare il superamento di tali limiti per qualificare correttamente la doglianza come "illegalità della pena".
- In caso di accordo fra le parti omologato dal giudice, le impugnazioni devono concentrare le censure su vizi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis (espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura): altre censure, anche se fondate, possono condurre soltanto a constatare l'illegittimità senza ottenere l'annullamento in Cassazione.
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