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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-199/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 settembre 2019. — Pollo del Campo S.c.a. e a. contro Regione Emilia-Romagna e a. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Articolo 27 – Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti – Finanziamento – Tasse o diritti dovuti per i controlli ufficiali – Possibilità per gli Stati membri di esonerare alcune categorie di operatori – Importi minimi delle tasse. — Cause riunite C-199/18, C-200/18 e C-343/18

Giurisprudenza europea62018CJ0199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso rigoroso l’articolo 27 del regolamento n. 882/2004: quando un’attività rientra tra quelle soggette a tassa obbligatoria, lo Stato membro deve applicare il prelievo agli operatori interessati, anche se si tratta di imprenditori agricoli che svolgono macellazione o sezionamento in modo accessorio. La Corte precisa inoltre che i minimi tariffari fissati dagli allegati IV e V non possono essere ridotti con una scelta generale dello Stato membro. La sola deroga ammessa è quella, circoscritta, dell’articolo 27, paragrafo 6, per determinate imprese e in presenza delle condizioni ivi previste.

Interpretazione dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004 in materia di tasse per i controlli ufficiali: obbligo di prelievo anche per attività accessorie di macellazione/sezionamento e divieto di imporre importi inferiori ai minimi UE.

La questione giuridica

Nei rinvii pregiudiziali si chiedeva: 1) se l’articolo 27 del regolamento n. 882/2004 imponga agli Stati membri di assoggettare al pagamento delle tasse per i controlli ufficiali anche gli imprenditori agricoli che svolgono, in via accessoria rispetto all’allevamento, attività di macellazione e sezionamento; 2) se uno Stato membro possa esentare alcune categorie di operatori o fissare tariffe inferiori ai minimi previsti dal regolamento, pur avendo predisposto un sistema complessivo idoneo a coprire i costi dei controlli.

Principio di diritto

L’articolo 27 del regolamento n. 882/2004 impone agli Stati membri di riscuotere una tassa per le attività di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, e tale obbligo riguarda anche gli operatori del settore alimentare o dei mangimi che svolgano macellazione e sezionamento di carne come attività accessorie rispetto all’allevamento, se rientrano nella definizione di operatore soggetto alla legislazione alimentare. Inoltre, il regolamento non consente una deroga generale e discrezionale ai minimi tariffari fissati dagli allegati IV e V: gli Stati membri non possono applicare importi inferiori ai minimi, salvo l’ipotesi specifica e limitata prevista dal paragrafo 6 per singola impresa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 882/2004
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Direttiva 89/662/CEE
  • Direttiva 93/119/CE
  • Direttiva 96/23/CE
  • Direttiva 2002/99/CE
  • Regolamento (CE) n. 853/2004
  • Direttiva 85/73/CEE
  • Direttiva 90/425/CEE
  • Direttiva 97/78/CE
  • Direttiva 91/496/CEE

Tassa per i controlli ufficiali nel settore alimentare e dei mangimi

La pronuncia, resa in tre cause riunite su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano, riguarda l’interpretazione dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali su mangimi, alimenti e benessere animale. La controversia nasce da una disciplina regionale emiliano-romagnola che imponeva tariffe per i controlli veterinari ufficiali anche a cooperative agricole operanti nel settore avicolo.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti nei procedimenti principali sono imprese agricole attive nell’allevamento, nella macellazione e nella commercializzazione di pollame. Con delibera del 12 dicembre 2011, la Giunta della Regione Emilia-Romagna aveva assoggettato gli imprenditori agricoli che svolgevano attività di macellazione e sezionamento alle tariffe previste dal decreto legislativo n. 194/2008, attuativo del regolamento n. 882/2004.

Le ricorrenti avevano impugnato gli atti innanzi al TAR Emilia-Romagna, ma il ricorso era stato respinto. In appello, esse sostenevano che il diritto dell’Unione non imponesse di assoggettare tutti gli imprenditori agricoli al pagamento delle tariffe veterinarie e che, in ogni caso, dovessero esserne esentati gli imprenditori agricoli che svolgevano tali attività in modo strumentale o connesso all’allevamento.

Questioni pregiudiziali

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte:

  • se l’articolo 27 del regolamento n. 882/2004 imponga il pagamento della tassa anche agli imprenditori agricoli che svolgono macellazione e sezionamento in via accessoria;
  • se uno Stato membro possa escludere alcune categorie di imprenditori dal pagamento dei diritti sanitari o applicare tariffe inferiori a quelle minime previste dal regolamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 882/2004, specie gli articoli 1, 2, 3, 26 e 27, nonché gli allegati IV e V;
  • il regolamento (CE) n. 178/2002, per le definizioni di operatore del settore alimentare e di operatore del settore dei mangimi;
  • la direttiva 89/662/CEE, la direttiva 93/119/CE e la direttiva 96/23/CE, richiamate dall’allegato IV del regolamento n. 882/2004;
  • la direttiva 2002/99/CE e il regolamento (CE) n. 853/2004, menzionati nel contesto dei controlli sulle carni di pollame;
  • la direttiva 85/73/CEE, per il precedente regime di finanziamento.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva anzitutto che il regolamento n. 882/2004 attribuisce agli Stati membri un ampio margine discrezionale nel garantire i finanziamenti necessari ai controlli ufficiali tramite fondi pubblici, tasse o diritti. Tuttavia, quando uno Stato decide di imporre tasse o diritti per le attività indicate nell’articolo 27, tale margine è limitato dalle regole armonizzate del regolamento.

Quanto all’articolo 27, paragrafo 2, la Corte rileva che esso impone agli Stati membri di riscuotere una tassa per le attività elencate negli allegati IV, sezione A, e V, sezione A. L’allegato IV, sezione A, rinvia a discipline che coprono controlli lungo tutta la filiera produttiva e di trasformazione degli animali e dei prodotti di origine animale; da ciò la Corte deduce che attività come la macellazione e il sezionamento rientrano nell’ambito delle attività assoggettate a tassa.

La Corte sottolinea poi che il regolamento non identifica espressamente il soggetto passivo, ma che, letto insieme all’articolo 27, paragrafo 8, e ai considerando 4, 6 e 32, esso mira a gravare gli operatori del settore alimentare e dei mangimi. Per stabilire chi rientri in tali categorie, occorre fare riferimento alle definizioni del regolamento n. 178/2002: è operatore chi è responsabile del rispetto della legislazione alimentare nell’impresa sotto il suo controllo.

Ne consegue che il fatto che la macellazione e il sezionamento siano svolti in modo accessorio rispetto all’allevamento è irrilevante. Resta al giudice nazionale verificare se l’imprenditore agricolo svolga effettivamente attività rientranti nell’allegato IV, sezione A, e se sia soggetto alla legislazione alimentare in quanto operatore del settore alimentare o dei mangimi.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte afferma che il tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 3, e degli allegati IV e V è chiaro: le tasse per le attività contemplate non possono essere inferiori agli importi minimi fissati nelle sezioni B dei rispettivi allegati. Non esiste una facoltà generale degli Stati membri di derogare a tali importi minimi solo perché hanno scelto un sistema di finanziamento forfettario ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera b).

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Rakvere Piim e Maag Piimatööstus, secondo cui tali importi minimi costituiscono limiti minimi vincolanti. L’unica deroga espressamente prevista è quella dell’articolo 27, paragrafo 6, che consente, a condizioni specifiche e per una determinata impresa, una tassa inferiore all’importo minimo. Tuttavia, la misura italiana esaminata aveva portata generale e non rientrava in tale ipotesi.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 27 del regolamento n. 882/2004 impone agli Stati membri di applicare la tassa per i controlli ufficiali anche agli operatori del settore alimentare e dei mangimi che svolgono macellazione e sezionamento come attività accessorie rispetto all’allevamento;
  • lo stesso articolo non autorizza gli Stati membri ad applicare importi di tassa inferiori ai minimi previsti dagli allegati IV, sezione B, e V, sezione B.

Principi affermati

La sentenza chiarisce che il sistema europeo di finanziamento dei controlli ufficiali, pur lasciando agli Stati membri un margine organizzativo, contiene obblighi armonizzati e vincolanti quando si tratta delle attività elencate negli allegati IV e V del regolamento n. 882/2004. In particolare, il carattere accessorio dell’attività svolta dall’operatore non lo sottrae al prelievo se egli rientra nella nozione di operatore del settore alimentare o dei mangimi. Inoltre, i minimi tariffari UE non sono derogabili in via generale da misure nazionali di esenzione o riduzione.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficiali su alimenti e mangimifinanziamento dei controlli sanitaritasse e diritti amministrativisettore avicolo e macellazionediritto alimentare

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