Cassazione Penale, Ordinanza n. 00338/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di riciclaggio, deducendo un vizio di illogicità della motivazione in punto di elemento soggettivo. In particolare, ha contestato che fosse stata affermata la sussistenza del dolo eventuale, sostenendo che la motivazione di merito non reggesse quanto alla rappresentazione, in capo all'imputata, della provenienza delittuosa del denaro confluito sul proprio conto corrente. La Corte di cassazione rileva però che il motivo riproduceva sostanzialmente le doglianze già svolte in appello, senza una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata, e che comunque la censura era manifestamente infondata alla luce dei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse non specifico, perché meramente reiterativo delle censure di appello, e comunque infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata era logicamente coerente e conforme al principio secondo cui, in materia di riciclaggio, il dolo eventuale è configurabile quando l'agente si rappresenti concretamente, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito. In conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
È il reato oggetto del giudizio; la Corte ribadisce che può essere integrato anche con dolo eventuale quando l'agente accetti il rischio della provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, non potendo la Corte rivalutare il materiale probatorio.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito, integra un motivo aspecifico e inammissibile.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente non contraddittorio; non è consentita una nuova valutazione delle acquisizioni processuali o del merito della prova.
- In tema di riciclaggio, il dolo eventuale è configurabile quando l'agente, nel ricevere o investire il denaro, si rappresenti concretamente la possibilità che esso provenga da delitto e accetti il rischio di tale provenienza.
- Ai fini della prova del dolo eventuale nel riciclaggio, possono assumere rilievo indiziari significativi l'importo elevato della somma accreditata e l'assenza di qualsiasi rapporto pregresso con il soggetto commerciale che effettua il versamento.
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