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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33699/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per violazione dell'art. 189, comma 6, c.d.s.; la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022). La ricorrente aveva indicato nell'appello una generica menzione del "difensore come risultante dagli atti", sostenendo che ciò fosse sufficiente alla stregua della giurisprudenza di legittimità; in subordine chiedeva l'annullamento della sentenza di condanna per mancata sussistenza del fatto (sosteneva di essersi allontanata dal luogo dell'incidente solo dopo l'arrivo dell'ambulanza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, la disciplina introdotta dall'art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.) all'impugnazione proposta il 5 luglio 2024 e ha richiamato il principio tempus regit actum: l'onere del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, può essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione, ma solo se il richiamo è chiaro, specifico e consente l'immediata individuazione dell'atto nel fascicolo. Nel caso concreto la mera indicazione della nomina del difensore risultante dagli atti è stata ritenuta insufficiente. La Corte ha quindi escluso la fondatezza del motivo relativo all'ammissibilità e non ha esaminato il secondo motivo di merito. Ha altresì respinto, come manifestamente infondata, la censura di contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p. (commi 1-ter e 1-quater)

    Imposizione, a pena di inammissibilità, del deposito unitamente all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; nel caso dell'imputato trattato in assenza, l'onere di depositare specifico mandato a impugnare contenente la dich./elez. di domicilio. L'onere può essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione/elezione se immediatamente e inequivocabilmente individuabile.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, introduttivo dei commi 1-ter e 1-quater)

    Norma che ha introdotto gli obblighi processuali di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione; la sua disciplina si applica alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore del decreto, salvo diversa disposizione transitoria.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Stabilisce l'ambito temporale di applicazione delle modifiche procedurali (applicazione rispetto a sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto), richiamata per giustificare l'applicabilità della nuova disciplina all'appello proposto nel 2024.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato successivamente il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. (e modificato il regime del comma 1-quater in parte); tuttavia la Corte ha ritenuto che, in assenza di norma transitoria, non trovi applicazione retroattiva per le impugnazioni proposte anteriormente all'abrogazione (principio tempus regit actum).

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dalla ricorrente per enunciare i motivi di ricorso; in applicazione formale al caso, ma il vizio dedotto non è stato ritenuto risolutivo sull'ammissibilità.

  • Costituzione (artt. 24, 27, 111)

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate e ha escluso conflitti con i diritti alla difesa, alla presunzione di non colpevolezza e al giusto processo; le disposizioni regolano modalità di esercizio dell'attività difensiva accessoria senza limitare l'esercizio personale del diritto di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando l'appello è proposto in epoca in cui vige una specifica disciplina procedurale (es. obbligo di depositare l'elezione/dichiarazione di domicilio), si applica la legge vigente al momento della proposizione dell'impugnazione (principio tempus regit actum).
  • L'onere di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione è stringente: l'omissione può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il requisito può essere assolto anche richiamando una precedente dichiarazione/elezione, ma il richiamo deve essere espresso, specifico e inequivoco, tale da permettere l'immediata individuazione dell'atto nel fascicolo senza ulteriori accertamenti.
  • La mera indicazione del nome o della nomina del difensore "come risultante dagli atti" è generalmente insufficiente a integrare il requisito dell'elezione/dichiarazione di domicilio.
  • Eventuali modifiche legislative successive (abrogazioni o attenuazioni degli oneri) non si applicano automaticamente alle impugnazioni già proposte; è necessario verificare se e come il legislatore abbia previsto norme transitorie.
  • Questioni di costituzionalità relative a obblighi formali di deposito della domiciliazione sono difficilmente fondate se le norme regolano modalità procedurali dell'attività difensiva e non incidono sul diritto fondamentale di difesa.

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