Sentenza n. 8641/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in ordine alla domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato presentata il 06/09/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta nel febbraio 2024 e aveva chiesto già nel settembre 2024 la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto. Il Ministero ha eccepito l'avvenuta archiviazione del nulla osta per decorso dei termini. Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'azione avverso il silenzio: obbligo dell'amministrazione di provvedere e inerzia protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. Ha ritenuto che la sospensione prevista dal d.l. 145/2024 non potesse protrarsi ulteriormente e dovesse essere risolta dall'amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica, entro un termine ragionevole.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad, di convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza, se anteriore. Ha inoltre imposto all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso di conclusione del procedimento entro i successivi 90 giorni dalla convocazione. La decisione non impone il rilascio del visto, ma obbliga l'amministrazione a concludere espressamente il procedimento. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'elevato numero di richieste gravanti sulla sede diplomatica, della sopravvenienza normativa e della complessità dell'iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudice ha accertato l'obbligo di provvedere e ha ordinato la conclusione espressa del procedimento entro termini determinati.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
d.l. 145/2024
La sospensione prevista dalla normativa non può protrarsi indefinitamente; decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione deve risolvere la sospensione e procedere alla conclusione del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone la contemporanea sussistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere e di un'inerzia protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
- Quando una sospensione procedimentale prevista dalla legge si protrae oltre un termine ragionevole, l'amministrazione competente deve risolvere la situazione di stallo, eventualmente previa sollecitazione dell'ufficio coinvolto, e adottare un provvedimento espresso.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di convocare l'interessato entro un termine determinato e di concludere successivamente il procedimento con un provvedimento espresso, senza anticipare il contenuto della decisione amministrativa finale.
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