Cassazione Penale, Sentenza n. 7601/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 05/12/2019: contestano in particolare la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) per carenza dell'elemento organizzativo e della "affectio societatis", la travisata interpretazione delle intercettazioni e l'identificazione degli imputati (in particolare Scordino), nonché questioni relative a favoreggiamento (art. 378 c.p.), attenuanti (art. 62-bis c.p.), contributo di minima importanza (art. 114 c.p.) e errori nel trattamento sanzionatorio e nell'applicazione della continuazione (art. 81 c.p.). Alcuni difensori hanno altresì richiamato l'errore di applicazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" rispetto a capi specifici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate, in parte, le censure relative alla configurazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90, dichiarando che la motivazione della Corte territoriale era carente e illogica circa l'esistenza di una struttura organizzativa stabile e della affectio societatis. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata in parte qua, limitatamente al capo 1 (associazione) nei confronti di SCORDINO FILIPPO, ELIA GIOSAFATTE GIUSEPPE, CIMATO ANTONIO, COPPOLA CONSOLATO SALVATORE e PESCE ROCCO, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Per il resto i ricorsi sono stati rigettati: in particolare il ricorso di CIATTO ALFIO è stato respinto e molte doglianze fondate su diversa interpretazione delle intercettazioni sono state ritenute inammissibili o non persuasive perché questioni di fatto riservate al giudice di merito.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 74
La Corte ha richiamato che per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorre un "quid pluris" organizzativo: struttura stabile anche se rudimentale, ripartizione di ruoli e risorse finalizzate al programma criminoso; la mera pluralita' di reati ravvicinati e l'uso di telefoni "coperti" o mezzi non bastano da soli.
d.P.R. 309/1990 art. 73
Norma relativa a detenzione e spaccio utilizzata come reato-scopo; la Corte ha evidenziato la distinzione tra concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) e associazione ex art. 74, sottolineando che la stessa condotta materiale puo' talora ricondursi al concorso continuato anziche' ad associazione.
codice penale art. 378
Il giudice ha richiamato l'orientamento secondo cui, nei reati permanenti come la detenzione di stupefacenti, l'agevolazione effettuata prima della cessazione della condotta si qualifica generalmente come concorso nel reato e non come favoreggiamento personale.
codice penale art. 114
La possibilità di riconoscere la circostanza attenuante del contributo di minima importanza richiede valutazione del reale apporto: nella specie la Corte ha ritenuto che certi comportamenti (es. accompagnamento e scorta) non fossero trascurabili.
codice penale art. 62-bis
Il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere calibrato sulla posizione individuale e non basarsi su generiche considerazioni; la Corte ha censurato decisioni di merito ritenute insufficientemente motivate su questo punto.
codice penale artt. 110, 81
Richiamati per distinguere il concorso di persone nel reato e la continuazione rispetto all'associazione: la Corte ha ribadito che la configurazione associativa richiede elemento organizzativo e permanenza del vincolo, mentre piu' brevi o episodiche collaborazioni possono rientrare nel concorso continuato.
codice di procedura penale art. 123
Citato nei passaggi relativi alla revoca/nomina del difensore in custodia e alla regolarita' della rappresentanza difensiva in appello.
codice di procedura penale art. 610
Richiamato in relazione alla restituzione in termini per omessa notifica della sentenza: la Corte ha ritenuto non sussistere gli estremi per la rimessione in termini e ha respinto l'istanza.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90) non basta la commissione di piu' reati ravvicinati: e' necessario dimostrare una struttura organizzativa, seppur semplice, e la 'affectio societatis' tra i partecipanti.
- La brevità temporale delle condotte non esclude automaticamente l'associazione, ma la valutazione richiede indizi concreti di una struttura preesistente e di ripartizione di ruoli; l'assenza di tali elementi può far ricadere la fattispecie nel concorso di persone o nella continuazione.
- Le intercettazioni e il linguaggio criptico sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; le loro interpretazioni sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Nei reati permanenti l'aiuto prestato prima della fine della condotta e' spesso qualificabile come concorso e non come favoreggiamento personale.
- Le attenuanti e il trattamento sanzionatorio devono essere motivate specificamente e calibrate sulla posizione individuale dell'imputato; semplici affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Per contestare l'identificazione (es. uso di utenze o targhe) occorre allegare e documentare in modo preciso elementi probatori sulla non identificabilità; eccezioni generiche sono inammissibili.
- Se la motivazione di merito e' carente su punti essenziali (es. struttura associativa), la Cassazione puo' annullare limitatamente a quei profili e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
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