Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6070/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006 per omessa applicazione della ritenuta a titolo d'imposta ex art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 sugli interessi passivi corrisposti a Electrabel Italia S.p.A. (subholding italiana), contestando che la società beneficiaria effettiva fosse la società lussemburghese Electrabel Invest Luxembourg S.A. (EIL) dopo operazioni di cessione crediti e finanziamento infragruppo nell'ambito di una ristrutturazione; profili sollevati: interpretazione della nozione di "beneficiario effettivo" (art.26-quater) in luce della direttiva 2003/49/CE (IRD), possibile violazione della libertà di stabilimento e della disciplina UE, rischio di doppia imposizione, applicabilità delle garanzie procedimentali di cui all'art.37-bis (contraddittorio preventivo e motivazione rafforzata) e richiesta, in via subordinata, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le decisioni dei giudici di merito che avevano qualificato l'operazione come pagamento transfrontaliero di interessi in cui Electrabel Italia S.p.A. ha avuto ruolo di mero intermediario (società conduit) e la beneficiaria effettiva risultava essere la società lussemburghese EIL. La Corte ha enunciato il principio che grava sulla società che invoca lo status di "beneficiario effettivo" l'onere di prova e che tale prova richiede il superamento di tre test distinti (substantive business activity test, dominion test, business purpose test) con riferimento ai parametri spia indicati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. Ha inoltre ritenuto non sussistente la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ha escluso un inammissibile rischio di doppia imposizione non risolvibile con gli strumenti convenzionali e nazionali e ha affermato che le disposizioni antielusive come art.26 e 26-quater non sono sovrapponibili all'art.37-bis per quanto concerne le garanzie procedimentali. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (euro 5.400,00 oltre spese prenotate).

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26, comma 5

    Norma che riguarda la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi; applicata dalla Corte nel caso di pagamenti che, nella sostanza, costituiscono flussi transfrontalieri verso il beneficiario effettivo non residente o non qualificabile come tale se la percipiente è mera conduit

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26-quater

    Recepisce la clausola della 'beneficial owner' della IRD: la Corte interpreta la nozione in senso sostanziale e antielusivo, subordinando l'esenzione alla prova che la società percettrice sia beneficiario effettivo secondo i tre test indicati

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 37-bis

    Disposizione sulle garanzie procedimentali (contraddittorio preventivo e motivazione rafforzata). La Corte ha distinto le prescrizioni sostanziali antielusive (artt.26 e 26-quater) dalle garanzie procedimentali previste da art.37-bis, ritenendo che le prime non siano automaticamente soggette alle seconde

  • Direttiva 2003/49/CE (Interest and Royalties Directive - IRD)

    Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona

    La direttiva mira a evitare la doppia imposizione sui flussi infragruppo ma contiene una clausola antielusiva (beneficial owner) interpretata dalla Corte come non tecnica ma estesa in funzione degli obiettivi antiabuso; l'Italia può richiedere prova che la percipiente sia beneficiario effettivo

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali

    La Corte ha ritenuto compatibile l'interpretazione restrittiva della disciplina dell'esenzione con i principi UE, osservando che la normativa europea e le sentenze della Corte chiariscono limiti antiabuso; non è stata ravvisata violazione della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali nel caso concreto

  • Convenzione 90/436/CEE e Convenzione Italia-Lussemburgo (art.24)

    Indicate come strumenti per evitare o mitigare la doppia imposizione (credito o esenzione e procedure amichevoli), utile per argomentare che non sussiste un'ingiustificata doppia imposizione tra Stati membri

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia (es. sentenze riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16 - "sentenze danesi")

    Fornisce i criteri interpretativi sulla nozione di beneficiario effettivo e sugli strumenti antiabuso; la Cassazione si è affidata a questi orientamenti per definire i tre test (substantive business activity, dominion, business purpose) e per escludere il rinvio pregiudiziale quando l'interpretazione è già chiara

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate: nn. 14756/2020, 32840/2018, 32842/2018, 27112/2016 ecc.)

    Decisioni di legittimità richiamate per consolidare i principi sul regime del beneficiario effettivo, sugli indici di artificiosità e sulla ripartizione dell'onere della prova

Massime di principio

  • Onere della prova: il soggetto che pretende di essere beneficiario effettivo deve dimostrarlo; in pratica la percipiente deve superare tre test (substantive business activity, dominion, business purpose) sulla base di parametri fattuali
  • Dominion test centrale: è cruciale verificare se la percipiente può disporre liberamente degli interessi ricevuti (assenza di obblighi di rimessa a terzi, esiguità del margine, coincidenza di management, rapidità dei passaggi, ecc.)
  • Società conduit: l'interposizione di una subholding o di una società 'leggera' può essere legittima ma deve risultare non artificiosa; se la società è mera conduit i benefici della IRD/ norme nazionali possono essere negati
  • Look-through possibile: anche se la percipiente non è beneficiario effettivo, può essere riconosciuto il beneficio se il reale destinatario ultimo, identificabile e residente nell'UE, possiede i requisiti (approccio 'look-through')
  • Distinzione norme sostanziali e garanzie procedimentali: le disposizioni antielusive sostanziali (art.26/26-quater) non sono automaticamente soggette alle garanzie endoprocedimentali dell'art.37-bis; l'ente accertatore non sempre deve seguire le stesse procedure previste da art.37-bis per contestazioni antielusive
  • Rinvio pregiudiziale: non è dovuto automaticamente se l'interpretazione del diritto dell'UE è già chiarita dalla giurisprudenza; il giudice nazionale può decidere senza rinvio quando il quadro giurisprudenziale è consolidato
  • Rimedi per la doppia imposizione: ove sussista imposizione in più Stati sono disponibili strumenti convenzionali (credito/esenzione) e procedure amichevoli per evitare la duplicazione effettiva dell'imposizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.