Cassazione Civile, Sentenza n. 6070/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006 per omessa applicazione della ritenuta a titolo d'imposta ex art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 sugli interessi passivi corrisposti a Electrabel Italia S.p.A. (subholding italiana), contestando che la società beneficiaria effettiva fosse la società lussemburghese Electrabel Invest Luxembourg S.A. (EIL) dopo operazioni di cessione crediti e finanziamento infragruppo nell'ambito di una ristrutturazione; profili sollevati: interpretazione della nozione di "beneficiario effettivo" (art.26-quater) in luce della direttiva 2003/49/CE (IRD), possibile violazione della libertà di stabilimento e della disciplina UE, rischio di doppia imposizione, applicabilità delle garanzie procedimentali di cui all'art.37-bis (contraddittorio preventivo e motivazione rafforzata) e richiesta, in via subordinata, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le decisioni dei giudici di merito che avevano qualificato l'operazione come pagamento transfrontaliero di interessi in cui Electrabel Italia S.p.A. ha avuto ruolo di mero intermediario (società conduit) e la beneficiaria effettiva risultava essere la società lussemburghese EIL. La Corte ha enunciato il principio che grava sulla società che invoca lo status di "beneficiario effettivo" l'onere di prova e che tale prova richiede il superamento di tre test distinti (substantive business activity test, dominion test, business purpose test) con riferimento ai parametri spia indicati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. Ha inoltre ritenuto non sussistente la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ha escluso un inammissibile rischio di doppia imposizione non risolvibile con gli strumenti convenzionali e nazionali e ha affermato che le disposizioni antielusive come art.26 e 26-quater non sono sovrapponibili all'art.37-bis per quanto concerne le garanzie procedimentali. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (euro 5.400,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26, comma 5
Norma che riguarda la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi; applicata dalla Corte nel caso di pagamenti che, nella sostanza, costituiscono flussi transfrontalieri verso il beneficiario effettivo non residente o non qualificabile come tale se la percipiente è mera conduit
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26-quater
Recepisce la clausola della 'beneficial owner' della IRD: la Corte interpreta la nozione in senso sostanziale e antielusivo, subordinando l'esenzione alla prova che la società percettrice sia beneficiario effettivo secondo i tre test indicati
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 37-bis
Disposizione sulle garanzie procedimentali (contraddittorio preventivo e motivazione rafforzata). La Corte ha distinto le prescrizioni sostanziali antielusive (artt.26 e 26-quater) dalle garanzie procedimentali previste da art.37-bis, ritenendo che le prime non siano automaticamente soggette alle seconde
Direttiva 2003/49/CE (Interest and Royalties Directive - IRD)
Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona
La direttiva mira a evitare la doppia imposizione sui flussi infragruppo ma contiene una clausola antielusiva (beneficial owner) interpretata dalla Corte come non tecnica ma estesa in funzione degli obiettivi antiabuso; l'Italia può richiedere prova che la percipiente sia beneficiario effettivo
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali
La Corte ha ritenuto compatibile l'interpretazione restrittiva della disciplina dell'esenzione con i principi UE, osservando che la normativa europea e le sentenze della Corte chiariscono limiti antiabuso; non è stata ravvisata violazione della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali nel caso concreto
Convenzione 90/436/CEE e Convenzione Italia-Lussemburgo (art.24)
Indicate come strumenti per evitare o mitigare la doppia imposizione (credito o esenzione e procedure amichevoli), utile per argomentare che non sussiste un'ingiustificata doppia imposizione tra Stati membri
Giurisprudenza della Corte di giustizia (es. sentenze riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16 - "sentenze danesi")
Fornisce i criteri interpretativi sulla nozione di beneficiario effettivo e sugli strumenti antiabuso; la Cassazione si è affidata a questi orientamenti per definire i tre test (substantive business activity, dominion, business purpose) e per escludere il rinvio pregiudiziale quando l'interpretazione è già chiara
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate: nn. 14756/2020, 32840/2018, 32842/2018, 27112/2016 ecc.)
Decisioni di legittimità richiamate per consolidare i principi sul regime del beneficiario effettivo, sugli indici di artificiosità e sulla ripartizione dell'onere della prova
Massime di principio
- Onere della prova: il soggetto che pretende di essere beneficiario effettivo deve dimostrarlo; in pratica la percipiente deve superare tre test (substantive business activity, dominion, business purpose) sulla base di parametri fattuali
- Dominion test centrale: è cruciale verificare se la percipiente può disporre liberamente degli interessi ricevuti (assenza di obblighi di rimessa a terzi, esiguità del margine, coincidenza di management, rapidità dei passaggi, ecc.)
- Società conduit: l'interposizione di una subholding o di una società 'leggera' può essere legittima ma deve risultare non artificiosa; se la società è mera conduit i benefici della IRD/ norme nazionali possono essere negati
- Look-through possibile: anche se la percipiente non è beneficiario effettivo, può essere riconosciuto il beneficio se il reale destinatario ultimo, identificabile e residente nell'UE, possiede i requisiti (approccio 'look-through')
- Distinzione norme sostanziali e garanzie procedimentali: le disposizioni antielusive sostanziali (art.26/26-quater) non sono automaticamente soggette alle garanzie endoprocedimentali dell'art.37-bis; l'ente accertatore non sempre deve seguire le stesse procedure previste da art.37-bis per contestazioni antielusive
- Rinvio pregiudiziale: non è dovuto automaticamente se l'interpretazione del diritto dell'UE è già chiarita dalla giurisprudenza; il giudice nazionale può decidere senza rinvio quando il quadro giurisprudenziale è consolidato
- Rimedi per la doppia imposizione: ove sussista imposizione in più Stati sono disponibili strumenti convenzionali (credito/esenzione) e procedure amichevoli per evitare la duplicazione effettiva dell'imposizione
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