Cassazione Civile, Ordinanza n. 07787/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una cliente aveva convenuto in giudizio una banca e un promotore finanziario, deducendo che il promotore, selezionato dalla banca per la gestione del portafoglio, si sarebbe appropriato delle somme consegnategli dalla cliente. In primo grado la domanda era stata accolta con condanna solidale al risarcimento del danno; in appello, però, la decisione era stata riformata perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provato che la cliente avesse effettivamente versato al promotore la somma oggetto di causa. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la soccombente denunciava violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la banca non aveva contestato in primo grado l’effettiva consegna del denaro al promotore e che tale circostanza doveva quindi considerarsi pacifica, essendo stata contestata solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata contestazione, osservando che l’onere di contestazione opera solo per i fatti noti alla parte e non per quelli a essa ignoti; nel caso di specie, il versamento di denaro tra la cliente e il promotore era fatto estraneo alla banca. Inoltre, la valutazione circa l’esistenza o meno di una contestazione nell’atto difensivo della banca attiene all’interpretazione del contenuto dell’atto ed è riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio motivazionale, che non era stato specificamente dedotto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione rende pacifico il fatto solo se il fatto è noto alla parte onerata della contestazione; non opera per fatti a essa ignoti.
art. 345 c.p.c.
La deduzione sulla pretesa novità della contestazione in appello non scalfisce l’accertamento di merito sulla portata delle difese della parte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L’onere di contestazione grava solo sui fatti che la parte convenuta conosce o deve conoscere; non può pretendersi la non contestazione di circostanze estranee alla sua sfera di conoscenza.
- L’accertamento circa l’esistenza, l’ampiezza e il significato di una contestazione contenuta negli atti di parte è questione di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.
- La deduzione del mancato assolvimento dell’onere di contestazione non basta, da sola, a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito se la parte ricorrente non censura specificamente la motivazione che sorregge tale accertamento.
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