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Ordinanza

Ordinanza n. 629/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n.-OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, e degli atti connessi.

Giustizia amministrativa202600639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il primo motivo, ritenuto particolarmente consistente, censurava l’erroneità dell’affermazione contenuta nel provvedimento secondo cui, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, gli interessati non avrebbero trasmesso documentazione integrativa comprovante la sussistenza dei requisiti di legge. Dalla documentazione prodotta risultava invece che, il 17 dicembre 2025 e prima dell’adozione dell’atto finale, una società aveva trasmesso via PEC allo Sportello Unico per l’Immigrazione una comunicazione formale con cui manifestava la volontà di subentrare nell’assunzione nominativa del ricorrente. La censura prospettava quindi difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, oltre alla mancata considerazione di un elemento sopravvenuto e potenzialmente decisivo, in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento. Erano inoltre dedotti il contrasto con i principi di proporzionalità e tutela del legittimo affidamento, nonché con il principio di valutazione delle sopravvenienze favorevoli richiamato dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Quanto al periculum in mora, il ricorrente evidenziava che la revoca lo avrebbe posto in condizione di soggiorno irregolare, con rischio imminente di espulsione e perdita della concreta opportunità lavorativa offerta dalla società subentrante.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, con il grado di cognizione sommaria proprio della fase cautelare, un consistente fumus boni iuris, soprattutto in relazione al primo motivo. Ha rilevato che l’affermazione dell’Amministrazione circa l’assenza di documentazione integrativa era palesemente erronea, poiché la comunicazione PEC della società intenzionata a subentrare nell’assunzione era stata inviata prima dell’adozione del provvedimento finale. Tale comunicazione costituiva un elemento fattuale nuovo e decisivo che l’Amministrazione aveva l’obbligo di esaminare e valutare nel merito ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento; dagli atti non risultava che ciò fosse avvenuto. Il giudice ha ravvisato inoltre un possibile contrasto con proporzionalità, legittimo affidamento e valutazione delle sopravvenienze favorevoli. Ha riconosciuto anche il periculum in mora, poiché l’efficacia della revoca avrebbe determinato una situazione di soggiorno irregolare, esponendo il ricorrente al rischio di espulsione e compromettendo la possibilità di perfezionare il rapporto di lavoro. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta e l’efficacia del provvedimento sospesa ai fini del riesame della posizione del ricorrente, considerando tutti gli elementi presenti agli atti, inclusa l’istanza di subentro. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 4 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta sulla base della sussistenza congiunta di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione di considerare e valutare gli elementi e le osservazioni rilevanti emersi nel contraddittorio procedimentale prima dell’adozione dell’atto finale; il giudice ha ritenuto non esaminata la comunicazione di subentro trasmessa prima della revoca.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale fondamento del principio generale di valutazione delle sopravvenienze favorevoli nella posizione dello straniero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea in materia di dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Prima di adottare un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, l’Amministrazione deve esaminare e valutare nel merito ogni elemento nuovo e decisivo trasmesso dall’interessato o dal datore di lavoro durante il procedimento e comunque prima dell’atto finale; l’omessa considerazione di tale elemento può integrare difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
  • È viziato per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti il provvedimento che affermi l’assenza di documentazione o comunicazioni integrative quando dagli atti risulti che tali elementi erano stati tempestivamente trasmessi prima dell’adozione dell’atto.
  • Nella valutazione della legittimità della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, l’Amministrazione deve considerare, secondo proporzionalità e tutela dell’affidamento, anche la concreta possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro e le altre sopravvenienze favorevoli rilevanti per la posizione dello straniero.
  • Sussiste il periculum in mora quando la revoca del nulla osta determina o può determinare una condizione di soggiorno irregolare, con rischio di espulsione e perdita di una concreta opportunità lavorativa; in tal caso può essere disposta la sospensione dell’atto ai fini del riesame amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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